Decreto — n. 17040/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl ricorso n. 31238/2021proposto da: URBANI MARIA ANTONIETTA,rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Speciale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 32; -ricorrente - contro COMUNE DI JESI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosina Maffei; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 523/1/2021, depositata il 13 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17040/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 31238/2021proposto da: URBANI MARIA ANTONIETTA,rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Speciale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 32; -ricorrente - contro COMUNE DI JESI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosina Maffei; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 523/1/2021, depositata il 13 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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l ricorso n. 31238/2021proposto da: URBANI MARIA ANTONIETTA,rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Speciale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 32; -ricorrente - contro COMUNE DI JESI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosina Maffei; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 523/1/2021, depositata il 13 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 07/06/2024 Il Pr