Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 17000/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 17000/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within forty days. The appellant, Roberto Lanzi, had filed a decree against the Revenue Agency and Equitalia Sud SpA, but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction settlement proposal silence statutory time limits renunciation of appeal civil procedure code legittimazione a ricorrere procedimento contraddittorio liquidazione degli onorari difensivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
ROMA n.2304/2015 depositata il 16/04/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a favore della parte che si è effettivamente difesa con controricorso;
art. 380-bis c.p
ROMA n.2304/2015 depositata il 16/04/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.851/2016 R.G. proposto da : LANZI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato VITO AUGUSTO (VTIGST35A01F839Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE ANGELIS PATRIZIA -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE ROMA domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro EQUITALIA SUD SPA -intimata- INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), MATANO GIUSEPPE (MTNGPP58C28H501S), D'ALOISIO CARLA(DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n.2304/2015 depositata il 16/04/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a favore della parte che si è effettivamente difesa con controricorso;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 708,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d