Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16955/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax debt extinguished via accelerated settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16955/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the extinction of the proceedings due to the debtor's use of an accelerated debt settlement procedure. The taxpayers had previously requested the court declare the matter extinguished after paying off a specific tax debt under a special administrative scheme. The court ruled that because the debtor formally utilized this settlement mechanism, the ongoing litigation was legally terminated by their own conduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 D.L. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a debtor utilizes an accelerated debt settlement procedure involving a waiver of the lawsuit, the corresponding cassation appeal must be declared extinguished as a result of the debtor's renunciation.

Parole chiave

Generato dall'IA
accelerated debt settlement tax debt extinction procedural renunciation cassation inadmissibility administrative waiver procedura di liquidazione dei conti consegna di documenti attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016
in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, richiamato dall’art.
Art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017
225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita –come nella specie - la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.
Art. 391 cod. proc. civ.
148 del 2017, cui sia seguita –come nella specie - la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora –come nella specie - egli sia ricorrente (cfr.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ip
art. 391 cod. proc. civ
148 del 2017, cui sia seguita –come nella specie - la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora –come nella specie - egli sia ricorrente (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. T. 21 febbraio 2024, n.4657
Cass., Sez. T. 21 febbraio 2024, n.4657);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2212/2015 del ruolo generale, proposto DA G.H.V.E NGINEERING S. P .A. (codice fiscale 03386690170), con sede in Flero (BS), alla Via Ungaretti, n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuseppe Visenzi; V ISENZI G IUSEPPE (codice fiscale VSN GPP 41A22 B157 J), nato a Brescia il 22 gennaio 1941, residente a Brescia, al Viale della Bornata n. 117; D E M ICHIEL W ILHELMINA (codice fiscale DMC WHL 45M70 Z126 A), nata a Zuidlaren (Olanda) il 30 agosto 1945, residente a Brescia, al Viale della Bornata n. 117;

V ISENZI H ENDRIKA (codice fiscale VSN HDR 69L64 B157 P), nata a Brescia il 24 luglio 1969, residente a Brescia, alla Via Bezzecca n. 19; DEFINIZIONE AGEVOLATA V ISENZI V INCENZO (codice fiscale VSN VCN 65S12 B157 S), nato a Brescia il 12 novembre 1965, residente a Brescia, al Vicolo della Speranza n. 1/c; tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti Gianluca Boccalatte (codice fiscale BCC GLC 68T30 F205 F) ed Eugenio Briguglio (codice fiscale BRG GNE 60M03 F158 B), entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.

Ernesto Mocci, in Roma, via Germanico n. 146. - RICORRENTI – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – l’A GENZIA DELLE E NTRATE – D IREZIONE P ROVINCIALE DI B RESCIA (codice fiscale non indicato), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 3957/67/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano- Sezione distaccata di Brescia), depositata il 14 luglio 2014 e non notificata;

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio del 26 marzo 2024; RILEVATO CHE :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 23/6/2012 della Commissione provinciale di Brescia, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro l’avviso di liquidazione n. 2011/ORA00003, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’imposta di registro dovuta da vari negozi collegati, riqualificando le vari operazioni negoziali in termini di cessione di azienda;

2. avverso tale sentenza i suindicati contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificato il 12/13 gennaio 2015, formulando nove motivi di impugnazione;

3. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 19 febbraio 2015;

4. con nota depositata il 12 aprile 2023 i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare l’estinzione del processo, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della definizione integrale della cartella avente ad oggetto gli importi richiesti attraverso l’avviso di liquidazione oggetto del giudizio di merito, rappresentando e documentando che: «-[…] in pendenza di giudizio l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, ha affidato il carico relativo agli importi di cui all’avviso di liquidazione n. 2011/0RA00003 Registro 2008 all’Agenzia delle Entrate -Riscossione (Brescia); - l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (Brescia) ha emesso la cartella di pagamento n. 02220140016898376000 per la riscossione degli importi oggetto all’avviso di liquidazione n. 2011/0RA00003 Registro 2008; -con dichiarazione di adesione del 19 aprile 2017, prot. 2017- EQUISDR2663445 la ricorrente G.H.V.

Engineering S.p.A. si è avvalsa della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (c.d. “Rottamazione cartelle”) prevista dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220140016898376000; - con atto di “Comunicazione delle somme dovute” del 15 novembre 2017 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Brescia) ha comunicato alla predetta società l’importo dovuto per la rottamazione della menzionata cartella, pari a 284.787,42 €; -in data 23 novembre 2017 la società G.H.V.

Engineering S.p.A. ha provveduto all’integrale pagamento, in un’unica soluzione, dell’importo di 284.787,42 € perfezionando la procedura di definizione;

5. con ordinanza interlocutoria depositata il 25 settembre 2023 questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo, evidenziando che «dalla documentazione prodotta non risultava che la cartella di pagamento n. 02220140016898376000 (che non è stata versata in atti) abbia riguardato la riscossione degli importi di cui all’avviso di liquidazione n. 2011/0RA00003 - Registro 2008 - oggetto di contenzioso», così invitando i ricorrenti a produrre copia di detta cartella o altra documentazione utile al fine di verificare la pertinenza della suindicata procedura di definizione agevolata alla pretesa di cui si discute;

6. con nota depositata il novembre 2023 gli istanti hanno depositato la menzionata cartella e reiterato la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere; CONSIDERATO CHE :

1. dall’esame della predetta cartella emerge che essa ha avuto ad oggetto l’avviso di liquidazione n. 2011/0RA00003;

2. risultano documentati: a. la dichiarazione di adesione del 19 aprile 2017, prot. 2017- EQUISDR2663445, con cui G.H.V. Engineering S.p.A. si è avvalsa della definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (c.d. “Rottamazione cartelle”) prevista dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220140016898376000; -la comunicazione del 15 novembre 2017 con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Brescia) ha reso noto alla predetta società l’importo dovuto per la rottamazione della menzionata cartella, pari a 284.787,42 €; - l’integrale pagamento, in un’unica soluzione, dell’importo di 284.787,42 €, avvenuto in data 23 novembre 2017 (v. distinta di addebito del Banco BPN e attestazione di pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 23 novembre 2017, sul bollettino di conto corrente, da parte della predetta banca);

3. il giudizio va dichiarato estinto; 3.1. in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita –come nella specie - la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora –come nella specie - egli sia ricorrente (cfr. Cass., Sez. T. 21 febbraio 2024, n.4657);

4. nulla va disposto in relazione alle spese perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;

5. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ip