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Ordinanza — n. 16954/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax debt extinguished by voluntary installment plan and waiver of litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16954/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the taxpayer voluntarily joined a simplified tax payment plan and formally renounced the pending litigation. Monica Moresco had challenged a regional commission's rejection of her appeal regarding a registration tax debt, but the tax authority noted she had already opted for a five-month installment plan and received a discharge notice. The court ruled that the judgment must be terminated under civil procedure law since the taxpayer's commitment to the payment scheme and waiver of rights absorbed the necessity of the ongoing proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 22 ottobre 2016 n. 193; Art. 391 cod. proc. civ.: When a taxpayer voluntarily adopts a simplified tax payment plan and explicitly renounces pending litigation, the corresponding judicial proceedings are extinguished as the debt is effectively settled and the legal interest in continuing the dispute ceases.

Parole chiave

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tax payment plan litigation waiver judicial extinction registration tax simplified procedure civil procedure law debt discharge differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
225), optando per il pagamento in cinque rate ed ottenendo, dopo il versamento del dovuto, lo sgravio dell’importo iscritto a ruolo, come da estratto di ruolo prodotto; CONSIDERATO CHE : 1 deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora – come nella specie - egli sia ricorrente (cfr.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 370 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora – come nella specie - egli sia ricorrente (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. T. 21 febbraio 2024, n. 4657
Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 340
tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 340
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11284/2016 del ruolo generale, proposto DA M ORESCO M ONICA (codice fiscale MRS MNC 72D47 A703 W), nata a Bassano del Grappa il 7 aprile 1972 e residente a Marostica al Corso Mazzini, n. 152, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Ferdinando de Leonardis (codice fiscale DLN FDN 63A10 G288 S), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pietro De Cristofaro, n. 40, presso lo studio dell’avv. Mariantonietta Saffiotti. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - INTIMATA – ESTINZIONE per la cassazione della sentenza n. 1577/8/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto (Venezia-Mestre), depositata il 19 ottobre 2015 e non notificata;

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio del 9 aprile 2024; RILEVATO CHE :

1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Veneto (Venezia-Mestre) respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 764/08/2014 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso presentato dalla contribuente contro il silenzio rifiuto alla richiesta del 25 giugno 2013 e contro lo sgravio parziale dell’importo di cui alla cartella di pagamento indicata in atti, concernente l’imposta di registro su dichiarazione di debito;

2. Monica Moresco impugnava la suindicata pronuncia della Commissione regionale con ricorso notificato all’Agenzia delle Entrate il 20/26 aprile 2016, formulando due motivi di impugnazione;

3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato nota con cui, dando atto di non aver notificato e depositato controricorso, ha riservato, ai sensi dell’art.370 cod. proc. civ., l’esercizio della facoltà di partecipare all’udienza di discussione;

4. con istanza dell’8 maggio 2019, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio, dando atto di aver presentato, in data 14 aprile 2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 (convertito in l. 1° dicembre 2016, n. 225), optando per il pagamento in cinque rate ed ottenendo, dopo il versamento del dovuto, lo sgravio dell’importo iscritto a ruolo, come da estratto di ruolo prodotto; CONSIDERATO CHE : 1 deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e rinuncia al ricorso, avendo il contribuente documentato: - di aver aderito alla suddetta definizione agevolata con dichiarazione depositata il 14 aprile 2017, optando per il pagamento rateale (in 5 rate) ed assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; -la comunicazione delle somme dovute (a pari a 2.973,78 €) da parte dell’agente della riscossione; -il pagamento delle predette rate, giusta ricevute in atti; -l’estratto di ruolo da cui risulta lo sgravio della cartella di pagamento oggetto di contenzioso;

2. il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora – come nella specie - egli sia ricorrente (cfr. Cass., Sez. T. 21 febbraio 2024, n.4657);

3. nulla va disposto in relazione alle spese perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;

4. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 340