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Ordinanza — n. 16951/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest after adopting tax payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16951/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lost the legal interest to continue the proceedings after adhering to a tax payment plan. Although the appellant argued that the commitment to abandon the lawsuit should suspend the process, the Court found that the commitment itself constituted a waiver of the right to litigate. Consequently, the appeal was rejected for lack of standing, and litigation costs were shared between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, legge n. 197/2022; When a taxpayer commits to abandoning pending litigation in exchange for a tax payment plan, this act extinguishes the legal interest in the lawsuit, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible for lack of standing.

Parole chiave

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loss of legal interest tax payment plan abandonment of litigation inadmissibility of appeal suspended proceedings arretrati alimentari opposizione al precetto esecutivo premi assicurativi non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022
va preliminarmente evidenziato che la ricorrente ha depositato, in data 17/5/2024, memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236 , della legge n.
Art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016
31732/2018, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 621/2024
Cass. n. 25984/2023
621/2024; Cass. n. 25984/2023) questa Corte ha evidenziato che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell’art.
Cass. S.U. n. 28182/2020
Cass. n. 36849/2022
28182/2020 nonché Cass. n. 36849/2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass.
Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023
36849/2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023);
Cass. n. 31732/2018
Cass. n. 31732/2018, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6980-2017R.G. proposto da: CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI CARITÀ DEL PRINCIPE DI PALAGONIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI PALMERI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ANGELO CUVA giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difesodall’Avvocato ANGELA PROVENZANI giusta procura speciale in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -controricorrente– avverso la sentenza n. 3259/30/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella SICILIA , depositata il 22 / 9 / 20 16 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/6/2024dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Congregazione delle Suore di Carità del Principe di Palagoniapropone ricorso, affidato a due motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale de lla Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Palermo , in rigetto de l ricors o proposto a vverso cartella esattorialerelativa al pagamento TARSU, annualità 201 1 , in favore del Comune di Palermo; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. va preliminarmente evidenziato che la ricorrente ha depositato, in data 17/5/2024, memoria ai sensi dell’art. 1, comma 236 , della legge n. 197/2022, dando atto:di avere aderito, in data 20/6/2023, alla definizione agevolata c.d.

«rottamazione Quater», di cui all’ art. 1, commi231 ss., legge n. 197/2022 , specificando che « n ella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice…»; che l’Agenzia delle Entrate– Riscossione avevaaccolto l’istanza, comunicando alla contribuente il residuo debito quantificato in Euro 34.803,45, comprensivo della cartella di cui sopra (come da prospetto prodotto sub.all 2), indicando altresì le scadenze delle singole rate, l’ultima delle quali è prevista per il 30.11.2027 (cfr. all. n. 2); che la predetta sta provvedendo al regolare pagamento, nel rispetto delle scadenze indicate dall’ADER nella richiamata comunicazione (cfr. all. n. 3); 1.2. in fattispecie analoghe (cfr.

Cass. n. 621/2024; Cass. n. 25984/2023) questa Corte ha evidenziato che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell’art. 1, leggen. 197/2022, l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che «è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati», ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione allegata alla memoria,evincendosi al contrario che il debito verrà estinto solo in data 30.11.2027; 1.3.non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, secondo il quale«nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice», deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass.

S.U. n. 28182/2020 nonché Cass. n. 36849/2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023);

2. le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio;

3. trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. n. 31732/2018, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da