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Ordinanza — n. 16930/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects its own order to add attorney's fee deduction due to clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16930/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a clerical error in its own previous order regarding attorney's fees. The court found that the original ruling failed to include a deduction for the attorney's fees, despite the attorney having explicitly requested this under Article 93 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court amended the order to insert the missing deduction clause, ensuring the decision aligns with the parties' original submissions.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: The Supreme Court may correct its own orders for material errors, including the omission of a requested attorney's fee deduction, thereby validating the original intent of the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
clerical error correction attorney fee deduction material error self-correction power Civil Procedure Code omission of request court order amendment spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
civ.; - che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, quanto piuttosto un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391-bis cod.
Art. 93 c.p.c.
5, penultimo e ultimo rigo del dispositivo) sia aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’avvocato Salvatore Ciaramella, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod.
art. 86 cod. proc. civ
nel procedimento iscritto al 4698/2016 R.G., rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ.; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate –intimata – enei confronti di CIM Costruzioni Industriali s.r.l.
art. 93 cod. proc. civ
5, penultimo e ultimo rigo del dispositivo) sia aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’avvocato Salvatore Ciaramella, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.
art. 391-bis cod. proc. civ
civ.; - che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, quanto piuttosto un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391-bis cod.
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15207/2023 R.G. proposto da Avv. Salvatore Ciaramella, quale difensore costituito per la CIM Costruzioni Industriali s.r.l. nel procedimento iscritto al 4698/2016 R.G., rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ.; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate –intimata – enei confronti di CIM Costruzioni Industriali s.r.l. - intimata - per la correzione dell’ordinanza n. 20169/2023 della Corte di Cassazione, depositata in data 13 luglio 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024dal Consigliere Tania Hmeljak;

Rilevato che l’avvocato Salvatore Ciaramella, nella qualità di difensore costituito per la CIM Costruzioni Industriali s.r.l., ha presentato Oggetto: Correzione errore materiale un’istanza volta ad ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 20169/2023, pubblicata il 13.07.2023, con la quale, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, quest’ultima è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente CIM Costruzioni Industriali; - che l'istanza di correzione si riferisce specificamente ed esclusivamente a tale ultima statuizione, deducendosi che essa è frutto di errore materiale dal momento che dagli atti di causa emerge che l’avvocato Ciaramella aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore, ex art. 93 cod. proc. civ.; - che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, quanto piuttosto un'istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ.; - che può, quindi, procedersi alla correzione del provvedimento in questione, che manca della statuizione sulla distrazione , sebbene questa fosse statarichiesta con il controricorso nel definito giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 20169/2023, pubblicata il 13.07.2023, disponendo che, rispettivamente, dopo le parole, “delle spese di lite del presente giudizio” (cfr. p. 5 ultimo capoverso della motivazione) e “ e agli accessori di legge” (cfr. p. 5, penultimo e ultimo rigo del dispositivo) sia aggiunta la locuzione “con distrazione in favore dell’avvocato Salvatore Ciaramella, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”.Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nell