Cassation court declares tax appeal extinguished by mutual withdrawal agreement under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished following a mutual withdrawal agreement between the taxpayer and the municipality. The lower courts had previously rejected the taxpayer's challenge to the local income tax assessment for the year 2007. The Court ruled that the voluntary settlement rendered the litigation unnecessary and applied the standard provision for extinguishing proceedings upon mutual renunciation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The civil proceeding is extinguished when the parties mutually withdraw their claims, obviating the need for further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23798/2017 del ruolo generale, proposto DA L ARIO S.A.S. DI B OLIS A URELIO C. (codice fiscale 00371240169), con sede in Calolziocorte, alla Via Grembo n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, Aurelio Boris, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti Giuseppe Maniglia (codice fiscale MNG GPP 41R13 D862 Z) e Alberigo Panini (codice fiscale PNN LRG 42D19 H501 X), quest’ultimo con studio in Roma, alla Via Giovanni Antonio Plana, n. 4. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI L A V ALLETTA B RIANZA – GIÀ C OMUNE DI R OVAGNATE - (codice fiscale 85001350132), in persona del Sindaco pro tempore, dr.ssa Roberta Trabucchi, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti Emiliano Tamburrini (codice fiscale TMB MLN 73M13 B157 U) e R INUNCIA Giovanna Martino (codice fiscale MRT GNN 67E52 E745 L), quest’ultima con studio in Roma, al Vicolo Orbitelli n. 31. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 1312/8/2017 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), depositata il 23 marzo 2017 e non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio del 9 aprile 2024; RILEVATO CHE :
1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla suindicata società, così confermando la pronuncia n. 37/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Lecco, la quale aveva, a sua volta, respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento n. 145 del 17 dicembre 2012, con cui il Comune di Rovagnate aveva liquidato la differenza di imposta dovuta a titolo di Ici per l’anno 2007;
2. Lario S.A.S. di Bolis Aurelio C. impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 9/12/13 ottobre 2017, formulando tre motivi di impugnazione;
3. il Comune di La Valletta Brianza resisteva con controricorso notificato il 13/22 novembre 2017, chiedendo di rigettare il ricorso;
4. con nota del 22 ottobre 2019, congiuntamente sottoscritta dalle parti e dai difensori la società, dando conto del sopravvenuto accordo bonario concluso tra le parti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il Comune ha accettato detta rinuncia; CONSIDERATO CHE :
1. alla luce di quanto precede il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ.;
2. non resta dunque che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti; 3.non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025); P . Q . M . la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e c