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Ordinanza Interlocutoria — n. 16903/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding IMU assessment deadline extension due to COVID-19 suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16903/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Foundation's appeal against a second-instance tax court ruling that upheld an IMU assessment for 2015. The Foundation argued the assessment was time-barred because the notification deadline was extended by the emergency decree, whereas the lower court relied on a non-binding ministerial resolution. The court rejected this, holding that the binding legislative extension of the deadline expired before the assessment was issued, thus preventing the statute of limitations from running.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296; d.l. 19 maggio 2020, n. 34: The extension of the notification deadline for tax assessments due to the COVID-19 emergency does not suspend the statute of limitations if the assessment is issued after the legislative extension has expired.

Parole chiave

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IMU assessment deadline COVID-19 notification suspension statute of limitations binding legislative extension non-binding ministerial resolution assenza d'obbligo comunale sospensione provvisionale sospensione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, rigettava l’appello proposto dalla contribuente, assumendo che: - alla luce del termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.
d.l. 19 maggio 2020, n. 34
296 e di quanto previsto dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con conseguente mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dell’imposta ai sensi dell’art.
Art. 2948 cod. civ.
34, con conseguente mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dell’imposta ai sensi dell’art. 2948 cod. civ. 1.1.
art. 2948 cod. civ
34, con conseguente mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dell’imposta ai sensi dell’art. 2948 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 24890/2016 della Suprema Corte
sentenza n. 4182/2018 della Suprema Corte
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10009/2023 del ruolo generale, proposto DA F ONDAZIONE L UIGI P ORRO (codice fiscale 09344360152), con sede in Barlassina (MB), alla Via Piave n. 17, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Annamaria Frontini, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Massimiliano Costantin del Foro di Monza (codice fiscale CST MSM 71T27 I625 G) e dall’avv. Roberta Mandelli del Foro di Monza (codice fiscale MND RRT 70E65 B729 M), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO ilC OMUNE DI S EVESO (codice fiscale 01650780156), con sede in Viale Vittorio Veneto n. 3/5, in persona del Sindaco pro - tempore , Alessia Borroni, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente ed in IMU- SOSPENSIONE ACCERTAMENTO ART .157 D .

L . 34/2020– RIDUZIONE PER INAGIBILITA ’ virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. Sergio Alvaro Trovato del Foro di Velletri (codice fiscale TRV SGL 59S21 I535 C) e dall’avv. Luciana Cannas (codice fiscale CNN LCN 55L44 H 501 S) con studio in Roma, alla Via Sestio Calvino n. 3. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4173/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 2 novembre 2022, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 maggio 2024 dal Consigliere Ugo Candia;

RILEVATO CHE :

1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015 emesso in data 12 febbraio 2021 dal Comune di Seveso per l’importo di 38.759,00 € e notificato il 18 febbraio 2021 in relazione ai beni immobili, posseduti dalla ricorrente, indicati nell’atto impugnato;

2. la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, rigettava l’appello proposto dalla contribuente, assumendo che: - alla luce del termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «[ …] il Comune di Seveso era ancora nei termini per notificare l’atto di accertamento, che per l’anno di imposta 2015 scadeva il 26 marzo 2021, sommando 85 giorni al termine ordinario (5 anni), a causa della sospensione dell’attività legata alla emergenza Covid (dall’8 marzo al 31 maggio 2020)», come chiarito dalla risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 6 del 15 giugno 2020, secondo cui i dal 1° giugno i comuni poteva riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili; -corretta ed esaustiva era stata la motivazione dei Giudici di prime cure «in quanto a seguito dell’istanza avanzata dal Presidente della Fondazione corredata dalla relazione tecnica del professionista incaricato dalla Fondazione stessa, l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a verificare lo stato dell’immobile e a negare la richiesta sulla base di un sopralluogo nel corso del quale il tecnico comunale aveva rilevato l’obsolescenza funzionale dell’immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», osservando che «[…] l’art. 4, comma 2, del Regolamento IUC 2015 – componente IMU del Comune di Seveso – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 maggio 2015, prevede che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sentenze n. 24890/2016 e n. 4182/2018 della Suprema Corte)» (così nella sentenza impugnata);

3. la Fondazione Luigi Porro ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 28 aprile 2023, sulla base di due motivi, depositando in data 2 maggio 2024 memoria ex art. 380-bis1. cod. proc. civ.;

4. il Comune di Seveso ha resistito con controdeduzioni depositate il 7 giugno 2023; CONSIDERATO CHE :

1. con il primo motivo di impugnazione la Fondazione Luigi Porro ha dedotto la violazione o falsa applicazione della norma di diritto relativa all’accertamento e notificazione dell’IMU 2015, e segnatamente la violazione del termine di cui all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quanto previsto dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con conseguente mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dell’imposta ai sensi dell’art. 2948 cod. civ. 1.1. l’istante, nel precisare che l’avviso impugnato era stato emesso il 12 febbraio 2020, ha richiamato la previsione dell’art. 157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, che ha scisso il termine di adozione degli atti di accertamento, scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, stabilendolo che dovessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020, dal termine di notifica, prorogato al 31 dicembre 2021, lamentando che anche il Giudice di secondo grado non aveva preso in considerazione detto dato normativo, affidandosi ai contenuti non vincolanti della citata risoluzione n. 6/2020;

2. con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e la falsa applicazione delle disposizioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ponendo in evidenza di aver contestato la valutazione del Comune che, all’esito di sopralluogo ed in base al regolamento per la disciplina della IUC (che prevede la riduzione dell’imposta solo per le condizioni di degrado del bene, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e non correlabili con lo stato di abandono del bene), aveva accertato uno stato di obsolescenza funzionale dipeso dallo stato di abbandono del bene e superabili con lavori di ordinaria manutenzione;

3. il primo motivo d’impugnazione pone una questione di rilevanza monofilattica, che giustifica la rimessione della causa in pubblica u