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Ordinanza — n. 16845/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal with cost compensation under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16845/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal and acceptance of cost compensation. Veritas S.p.A. had filed a cassation appeal against a Venice Tribunal judgment, but the opposing party, Gion Massimo, resisted with a counter-claim. The court ruled that the procedural requirement for withdrawal with mutual cost settlement mandated the termination of the proceedings without further analysis.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws an appeal with the opposing party's acceptance and a request for cost compensation, the judgment is extinguished and costs are shared, precluding any further examination of the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cost compensation extinction of proceedings cassation appeal Civil Procedure Code retribuzione del lavoratore dipendente restituzione delle indennità di disoccupazione retribuzione mensile

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20899/2016 R.G. proposto da : VERITAS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO (CCCMRZ49L09H501Q) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALIN ANDREA (PSQNDR55T15L736A) -ricorrente- contro ZULIAN GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO (MSSMRA46H06H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORNELIO ENRICO (CRNNRC46L01L736A) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1423/02/2016 depositata il31/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi (Veritas s.p.a.) ha proposto ricorso in cassazione avverso la decisione del Tribunale di Venezia indicata in epigrafe;

2. Gion Massimo resiste con controricorso. Considerato che 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’