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Ordinanza Interlocutoria — n. 16830/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on lawyer disqualification grounds and remands case for new counsel appointment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16830/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's cassation appeal regarding the rejection of a tax revocation request. The primary issue was the disqualification of the appellant's lawyers from the professional register, which the appellant argued violated his right to defense. The court ruled that such disqualification does not interrupt proceedings but requires the parties to diligently appoint new counsel, leading to a remand for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 111 c.p.p.; Art. 112 c.p.p.: The disqualification or suspension of a defender from the professional register does not interrupt the judicial proceedings but necessitates a remand to a new hearing, obliging the party to diligently appoint new counsel to ensure the effective right of defense.

Parole chiave

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tax revocation appeal lawyer disqualification right of defense remand for new hearing professional register suspension ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ricalcolo del reddito rimborso dell'imposta preventiva

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9585 del 2024
Cass. n. 11300 del 2023
9585 del 2024; Cass. n. 11300 del 2023; Cass.
Cass. n. 2107 del 2023
11300 del 2023; Cass. n. 2107 del 2023; Cass.
Cass. n. 14901 del 2015
2107 del 2023; Cass. n. 14901 del 2015; Cass.
Cass. sez. un. 26856 del 2017
14901 del 2015; Cass. sez. un. 26856 del 2017).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14012/2016 R.G. proposto da : RUSSO RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli avvocati COMELLA ANTONIO (CMLNTN37B10B916L), COMELLA CARLA (CMLCRL73S45F704S) con elezione di domicil i o in ROMA V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PAOLO (MZZPLA64C03H501G); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 10967/2015 depositata il 04/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. Raffaele Russo ha proposto davanti alla CTR della Campania ricorso per revocazione della sentenza n. 80/07/2015 della stessa Commissione che, in parziale accoglimento del gravame erariale contro la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, aveva accertato maggiori redditi del contribuente, pari ad euro 18.748,34, così confermando in parte l’avviso di accertamento per il 2007 emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti del Russo e dovute le maggiori imposte IRPEF e IVA pretese.

2. La CTR, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso per revocazione perché il Russo, lamentando che la decisione d’appello era fondata su elementi di prova che non potevano più essere posti in discussione a seguito di mancata contestazione dell’Ufficio, non aveva denunziato l’errata percezione di un fatto immediatamente emergente dagli atti, bensì aveva censurato un errore nella valutazione degli atti processuali.

3. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a due mezzi.

4. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. - CONSIDERATO CHE 1. In data 14.12.2022, con atto depositato telematicamente, i due difensori del ricorrente, Carla Comella e Antonio Comella, hanno rappresentato di essersi cancellati dall’albo professionale.

2. La successiva comunicazione di fissazione dell’adunanza camerale per il 16.1.2014 è stata effettuata presso i due difensori e il domicilio da costoroeletto.

3. Deve farsi applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo cui la cancellazione o sospensione del difensore dall’albo non comporta l’interruzione del giudizio, ma, eventualmente, comporta che la Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, rinvii il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore secondo i principi del giusto processo (Cass. n. 9585 del 2024; Cass. n. 11300 del 2023; Cass. n. 2107 del 2023; Cass. n. 14901 del 2015; Cass. sez. un. 26856 del 2017).

4. Deve pertanto rinviarsila causa a nuovo ruolo disponendo la comunicazione al ricorrente personalmente affinché possa provvedere alla nomina di nuovo difensore.

P.Q.M.

dispone rinvio a nuovo ruolo disponendo la comunicazione della presente ordinanza