Cassation court dismisses appeal due to lack of standing after lawyers were removed from the bar. The case is remanded for a new hearing to appoint new counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, ruling that the removal of the client's lawyers from the bar does not interrupt the proceedings. The client argued that the lower court erred in fact-finding regarding bank income, but the court focused on procedural defects. Consequently, the case was remanded for a new hearing to ensure the client could appoint new legal representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 64 d.lgs. n. 546/1992: The removal of a defender from the bar does not constitute a ground for dismissal of the appeal; instead, the court must remand the case to allow the party to appoint new counsel with due diligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14009/2016 R.G. proposto da: RUSSO RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli avvocati COMELLA CARLA (CMLCRL73S45F704S), COMELLA ANTONIO (CMLNTN37B10B916L) con elezione di domicilio in ROMA V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PAOLO (MZZPLA64C03H501G); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
NAPOLI n. 10966/2015 depositata il 04/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, Raffaele Russo ha proposto davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e 64 d.lgs. n. 546/1992 della sentenza n. 81/2015 della stessa Commissione che aveva accolto parzialmente i l gravame erariale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli di accoglimento del ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento spiccato nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate per il 2006 in relazione a maggiori redditi professi onali derivanti da introiti affluiti sui conti correnti bancari del Russo.
2. A fondamento del ricorso, ilcontribuente ha denunziato che i documenti a suo favore, su i quali la CTP aveva fondato la decisione, non erano stati specificamente contestati dall’Agenzia cosicché, secondo quanto stabilito dall’art. 115 c.p.c., quelle risultanze erano incontroverse e la sentenza della CTR n. 81/2015, non tenendo conto di quegli elementi, era viziata da una falsa percezione della realtà oggettiva.
3. La CTR, con la sentenza n. 10966/2015, ha rigettato il ricorso, osservando che il ricorrente non aveva denunziato l’errata percezione di un fatto immediatamente emergente dagli atti, bensì aveva censurato un errore nella valutazione degli atti processuali, chiedendo un diverso giudizio sulle fonti di prova.
4. Ha aggiunto che non ricorreva il fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti di causa, dedotto dal ricorrente. Secondo la CTR, infatti, l’Agenzia delle entrate aveva in realtà contestato le giustificazioni addotte in ordine a quelle movimentazioni bancarie e aveva dedotto che dai mod. 770 dei soggetti erogatori, costituiti da società di assicurazioni, si ricavava la percezione dei compensi da parte del Russo; la sentenza n. 81/2015, quindi, non era fondata su un errore di fatto ma aveva semplicemente ritenuto più convincenti i mod. 770 delle compagnie assicuratrici attestanti i versamenti effettuati a favore del contribuente.
5. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a due mezzi.
6. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE 1. In data 14.12.2022, con atto depositato telematicamente, i due difensori del ricorrente , Carla Comella e Antonio Comella, hanno rappresentatodi essersi cancellati dall’albo professionale.
2. La successiva comunicazione d i fissazione dell’ adunanza camerale per il 16.1.2014 è stata effettuata, in data 26.9.2023, presso i due difensori eil domicilio da costoro eletto .
3. Deve farsi applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo cui la cancellazione o sospensione del difensore dall’albo non comporta l’interruzione del giudizio, ma, eventualmente, comporta che la Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, rinvii il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore secondo i principi del giusto processo (Cass. n. 9585 del 2024; Cass. n. 11300 del 2023; Cass. n. 2107 del 2023; Cass. n. 14901 del 2015; Cass. sez. un. 26856 del 2017).
4. Deve pertanto rinviare la causa a nuovo ruolo disponendo la comunicazione al ricorrente personalmente affinché possa provvedere alla nomina di nuovo difensore.
P.Q.M.
dispone rinvio a nuovo ruolo disponendo la comunicazione dell