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Ordinanza Interlocutoria — n. 16813/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation case dismissed due to lack of valid defense representation requiring new role assignment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16813/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the validity of the defense representation. The defense lawyers had been removed from the professional register before the hearing, yet the court had already scheduled the session with their former domicile. Consequently, the proceedings were remitted to a new hearing date to allow the appellant to appoint a new lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 395 n.4 c.p.c.; Art. 64 d.lgs. n. 546/1992: The removal of a defender from the professional register does not interrupt the proceedings but necessitates a remittal to a new hearing to ensure the effective right of defense.

Parole chiave

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remittal to new hearing defense representation validity professional register removal effective right of defense interlocutory cassation appeal revisione d'imposta sospensione della riscossione fiscale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n.4 c.p.c.
Raffaele Russo ha proposto davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. e 64 d.lgs.
Art. 64 d.lgs. n. 546/1992
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9585 del 2024
Cass. n. 11300 del 2023
9585 del 2024; Cass. n. 11300 del 2023; Cass.
Cass. n. 2107 del 2023
11300 del 2023; Cass. n. 2107 del 2023; Cass.
Cass. n. 14901 del 2015
2107 del 2023; Cass. n. 14901 del 2015; Cass.
Cass. sez. un. 26856 del 2017
14901 del 2015; Cass. sez. un. 26856 del 2017).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14011/2016 R.G. proposto da: RUSSO RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli avvocati COMELLA CARLA (CMLCRL73S45F704S), COMELLA ANTONIO (CMLNTN37B10B916L) con elezione di domicilio in ROMA V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PAOLO (MZZPLA64C03H501G); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 10965/2015 depositata il 04/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. Raffaele Russo ha proposto davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. e 64 d.lgs. n. 546/1992 della sentenza n. 82/07/2015 della stessa Commissione che ha accolto parzialmente il gravame erariale contro la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli di accoglimento del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per il 2005.

2. La CTR, con la sentenza in epigrafe (n. 10965/2015), ha rigettato il ricorso osservando quanto segue: il Russo, lamentando che il Giudice di secondo grado avesse deciso sulla base di elementi di prova che non potevano più essere oggetto di riesame a seguito di mancata contestazione da parte dell’Agenzia, non aveva denunziato l’errata percezione di un fatto immediatamente emergente dagli atti, censurando piuttosto un errore nella valutazione degli atti processuali e la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.

3. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a due mezzi.

4. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE 1. In data 14.12.2022, depositata telematicamente, i due difensori del ricorrente, Carla Comella e Antonio Comella, hanno rappresentato di essersi cancellati dall’albo professionale.

2. La successiva comunicazione di fissazione dell’adunanza camerale per il 16.1.2014 è stata effettuata, in data 26.9.2023, presso i due difensori e il domicilio da costoro eletto.

3. Deve farsi applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo cui la cancellazione o sospensione del difensore dall’albo non comporta l’interruzione del giudizio, ma, eventualmente, comporta che la Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, rinvii il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore secondo i principi del giusto processo (Cass. n. 9585 del 2024; Cass. n. 11300 del 2023; Cass. n. 2107 del 2023; Cass. n. 14901 del 2015; Cass. sez. un. 26856 del 2017).

4. Deve pertanto rinviarsi la causa a nuovo ruolo disponendo la comunicazione al ricorrente personalmente affinché possa provvedere alla nomina di nuovo difensore.

P.Q.M.

dispone il rinvio a nuovo ruolo disponendo la comunicazione della presente ordinanza al ricor