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Ordinanza — n. 16812/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against tax authority for lack of motivation in collection notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16812/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court decision that had dismissed it due to alleged lack of motivation in collection notices. The agency argued that the notices failed to properly justify the tax claim despite referencing prior definitive acts. The court ruled that the notices were sufficiently motivated by simply citing the referenced tax assessment notices, as the taxpayer already knew the underlying reasons.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 7 L. 212/2000; Art. 3 L. 241/1990; Art. 12 D.P.R. 602/1973: Collection notices are sufficiently motivated by referencing the underlying tax assessment notice, as the taxpayer is deemed to know the reasons for the claim through that prior act.

Parole chiave

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tax collection notices lack of motivation tax assessment reference collection procedure taxpayer rights judicial review administrative enforcement tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Con l’unicomotivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 7 of Law no. 212 of July 27, 2000
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l.
Art. 3 of Law no. 241 of August 7, 1990
Con l’unicomotivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 12, third paragraph, of D.P.R. no. 602 of September 29, 1973
Con riferimento alla motivazione della cartella di pagamento, va evidenziato che l’art. 12, terzo comma, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Civ. 07/09/22 n° 26406
Cass. Civ. 28/07/22 n° 23686
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Ordinanza — n. 31260/2022 — snciv
Italian tax court dismisses appeal due to procedural extinction via simplified settlement and withdrawal.
Sentenza — n. 13096/2022 — snciv
Cassation court allows VAT deduction for expenses reimbursed to foreign clients based on agency contract nature.
Ordinanza — n. 7880/2023 — snciv
Italian tax court dismisses appeal due to settlement of underlying VAT dispute via simplified procedure.
Ordinanza — n. 17640/2026 — snciv
Italian tax court dismisses tax authority's appeal due to lack of specific legal basis for sanctions.
Ordinanza — n. 35207/2022 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal regarding double statute of limitations for tax assessments. The court rejects the argument that the extension applies to assessments notified after September 2015. The decision upholds the lower court's ruling on procedural time limits. The court finds the taxpayer's arguments regarding the extension of the limitation period to be unfounded. The ruling confirms that the specific notification date falls outside the extended period. The court emphasizes the strict application of the statutory time limits for tax assessments. The decision clarifies the temporal scope of the extended limitation period. The court maintains that the lower court correctly applied the relevant tax laws. The appeal is dismissed due to the lack of merit in the taxpayer's claims. The judgment reinforces the importance of adhering to statutory deadlines in tax proceedings.

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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8630/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro STYLUS GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Firenze Via Leonardo da Vinci 16, presso lo studio dell’avvocato CARDON ANDREA (CRDNDR71E27H501C) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAGLIANO CARLOTTA (GGLCLT77M41D612Q) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA n. 1369/ 03/ 22 depositata i l 28/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1369/03/22 del 28/11/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (di seguito CGT2) ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 207/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Livorno (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorsodella Stylus Group s.r.l. in liquidazione (di seguito SG) avverso due cartelle di pagamento concernenti il recupero di IVA all’importazione relativa all’anno 2009. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti, le cartelle di pagamento erano state emesse in ragione di un erroneo rimborso dell’IVA oggetto di due avvisi di rettifica divenuti definitivi a seguito di altrettante sentenze della Commissione tributaria regionale della Toscana - Sezione distaccata di Livorno, n. 5 del 2013 e n. 6 del 2013, entrambe depositate in data 19/02/2013. 1.2. La CGT2 respingeva l’appello di ADM osservando che le iscrizioni a ruolo difettavano di idonea motivazione. Invero, «non si tratta[va], semplicemente, di “un avviso di liquidazione emesso sulla base di una sentenza passata in giudicato”, che esenta[va] “dall'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione” (Cass.

Civ.07/09/22 n° 26406), ma della richiesta di somme pagate in relazione a precedenti pretese, consolidate da sentenze passate in giudicato, ma rispetto alle quali, pur in presenza del giudicato, si erano restituite le somme conseguentemente saldate dal Contribuente, senza richiamare quanto meno i tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, per motivare la pretesa fiscale oggi in discussione (Cass. Civ. 28/07/22 n° 23686)».

2. Avverso la sentenza della CGT2 ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. SG resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unicomotivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, conseguente ad erronea valutazione dei fatti di causa, potendo la motivazione delle cartelle di pagamento notificate limitarsi all’indicazione degli estremi dell’atto impositivo. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Con riferimento alla motivazione della cartella di pagamento, va evidenziato che l’art. 12, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - come modificato (successivamente all’entrata in vigore della l. n. 212 del 2000) dall’art. 8, comma 1, lett.

a) del d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 – statuisce che «Nel ruolo devono essere indicati (...) il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione». 1.3. Ne consegue che la cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto. Invero, il contribuente è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù di quanto indicato nell’atto impositivo, da lui già conosciuto. 1.4.

Nel caso di specie, non è contestato – oltre che accertato dalla sentenza impugnata – che l e cartell e di pagamento contengano gli estremi degli avvisi di rettifica regolarmente notificati al contribuente, sicché non può in alcun modo ritenersi il difetto di motivazione degli attiimpugnati. 1.5. La circostanza, poi, che le somme richieste dall’Amministrazione finanziaria siano state dapprima versate dal contribuente, a seguito della definitività dell’atto impositivo , e, quindi, erroneamente oggetto di rimborso da parte dell’Agente della riscossione, non deve necessariamente essere evidenziatanel contesto della cartella di pagamento. 1.5.1.

In primo luogo, il titolo della pretesa è sempre costituito dagli avvisi di rettifica, non definiti in ragione del rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria; secondariamente, dette circostanze (pagamento e rimborso) sono già pienamente a conoscenza di SG, che non può, pertanto, dolersi del loro mancato inserimento nella motivazione dell’atto di riscossione.

2. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di second