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Ordinanza Interlocutoria — n. 16810/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to defense lawyers' disbarment and lack of new counsel.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16810/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his revocation request. The taxpayer argued for a re-evaluation of evidence regarding undeclared professional income, while the tax agency maintained the lower court correctly identified a procedural error rather than a new fact. The court ruled that the appeal was inadmissible because the taxpayer's defense lawyers had been disbarred, and the court ordered a remand to the lower court to ensure the taxpayer appoints new counsel before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The disbarment of defense counsel does not terminate proceedings but requires a remand to the lower court to ensure the effective right of defense, obliging the party to diligently appoint new representation.

Parole chiave

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tax revocation appeal defense counsel disbarment remand for new counsel effective right of defense procedural inadmissibility ricalcolo del reddito procedura di ricupero d'imposta revoca della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9585 del 2024
Cass. n. 11300 del 2023
9585 del 2024; Cass. n. 11300 del 2023; Cass.
Cass. n. 2107 del 2023
11300 del 2023; Cass. n. 2107 del 2023; Cass.
Cass. n. 14901 del 2015
2107 del 2023; Cass. n. 14901 del 2015; Cass.
Cass. sez. un. 26856 del 2017
14901 del 2015; Cass. sez. un. 26856 del 2017).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18629/2016 R.G. proposto da : RUSSO RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli avvocati COMELLA CARLA (CMLCRL73S45F704S), COMELLA ANTONIO (CMLNTN37B10B916L) con elezione di domicilio in ROMA V.LE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PAOLO (MZZPLA64C03H501G); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 1852/2016 depositata il 01/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. Raffaele Russo ha proposto ricorso per revocazione davanti alla CTR della Campania della sentenza n. 79/2015 della stessa Commissione che, in parziale accoglimento del gravame erariale contro la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, aveva accertato maggiori redditi del contribuente, pari ad 7.487,00 per ricavi professionali “in nero” ed euro 550,00 per redditi da lavoro dipendente, così confermando in parte l’avviso di accertamento per il 2008 emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti del Russo.

2. La CTR, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso per revocazione ritenendo che il Russo non avesse denunziato un’errata percezione di un fatto immediatamente emergente dagli atti, bensì avesse censurato un errore nella valutazione degli atti processuali, chiedendo una diversa valutazione delle fonti di prova.

3. Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a due mezzi.

4. Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. - CONSIDERATO CHE 1. In data 14.12.2022, con atto depositato telematicamente, i due difensori del ricorrente, Carla Comella e Antonio Comella, hanno rappresentato di essersi cancellati dall’albo professionale.

2. La successiva comunicazione di fissazione dell’adunanza camerale per il 16.1.2014 è stata effettuata presso i due difensori e il domicilio da costoro eletto.

3. Deve farsi applicazione dell’orientamento di questa Corte secondo cui la cancellazione o sospensione del difensore dall’albo non comporta l’interruzione del giudizio, ma, eventualmente, comporta che la Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, rinvii il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore secondo i principi del giusto processo (Cass. n. 9585 del 2024; Cass. n. 11300 del 2023; Cass. n. 2107 del 2023; Cass. n. 14901 del 2015; Cass. sez. un. 26856 del 2017).

4. Deve pertanto rinviarsila causa a nuovo ruolo disponendo la comunicazione al ricorrente personalmente affinché possa provvedere alla nomina di nuovo difensore.

P.Q.M.

dispone rinvio a nuovo ruolo disponendo la comunicazione della presente ordinanz