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Ordinanza — n. 16807/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16807/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16807/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30295/2022 R.G. proposto da: SPAGNUOLO MARIA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato SANNA GIOVANNI PIETRO (SNNGNN69A02I480K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SAVONA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG .

Regesto Legislator

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art. 101 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 16807/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 101 cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, essendosi consentito al rappresentante di AE di discutere oralmente la causa sebbene la trattazione della controversia sia avvenuta in camera di consiglio.

Parole chiave

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rimborso dell'IVA tassazione dell'IVA lite in materia di contribuzioni pubbliche aliquota IVA ridotta rimborso dell'imposta preventiva rimborso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 101 cod. proc. civ
546, nonché dell’art. 101 cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, essendosi consentito al rappresentante di AE di discutere oralmente la causa sebbene la trattazione della controversia sia avvenuta in camera di consiglio.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30295/2022 R.G. proposto da: SPAGNUOLO MARIA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato SANNA GIOVANNI PIETRO (SNNGNN69A02I480K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SAVONA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG .

DELLA LIGURIA n. 422/01/22depositata il 03/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 422/01/22 del 03/05/2022 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) ha respinto l’appello proposto da Maria Spagnuolo nei confronti della sentenza n. 161/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Savona (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della contribuente avverso un diniego di rimborso IVA relativa all’anno d’imposta 2014. 1.1.

La CTR respingeva l’appello di Maria Spagnuolo osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che:

a) l’udienza di discussione in primo grado si era tenuta in camera di consiglio;

b) non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non vertendosi in ipotesi di accesso presso i locali dell’impresa.

2. Avverso la sentenza della CTR Maria Spagnuolo proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Maria Spagnuolo deduce violazione dell’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Invero, il diniego di rimborso per l'IVA darebbe luogo - anche quando sia preceduto, non da una verifica e da un accesso, ma soltanto da una richiesta di documenti da parte dell'Amministrazione finanziaria - ad un accertamento della pretesa tributaria in grado di produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente, sotto il profilo del disconoscimento di un credito, soggiacendo all'obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale per i cd. tributi armonizzati. 1.1.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 101 cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, essendosi consentito al rappresentante di AE di discutere oralmente la causa sebbene la trattazione della controversia sia avvenuta in camera di consiglio.

2. Il secondo motivo, il cui esame riveste carattere pregiudiziale, è inammissibile per assoluto difetto di autosufficienza. 2.1. Invero, il giudice di appello ha affermato che la trattazione della causa in primo grado è avvenuta in camera di consiglio come risulta dal processo verbale. Ne consegue che la circostanza che la sentenza di primo grado dia atto della sola presenza del difensore di AE deve ritenersi un semplice refuso. 2.2. A fronte di tale decisione, il ricorrente si è limitato ad eccepire la violazione del contraddittorio, senza, peraltro, allegare il processo verbale cui fa riferimento il giudice di appello, con conseguente palese difetto di specificità della censura.

3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Per stessa ammissione di parte ricorrente, a seguito della domanda di rimborso c’è stata una interlocuzione con l’Ufficio. Ne consegue che il difetto di contraddittorio di cui si lamenta il ricorrente non può dirsi sussistente.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.1. La ricorrente va condannat a al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 8.420,00. 4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato