Decreto — n. 16800/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26477/2019 R.G. proposto da : ORLANDO MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato STEFANELLI SIMONE (STFSMN76H23H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCINI ANTONIO (MNCNTN79M04H501T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, PREFETTURA DI BOLOGNA, PREFETTURA DI FORLI' CESENA, PREFETTURA DI RAVENNA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n.1668/2019 depositata il 19/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16800/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In mancanza di attività difensiva svolta dagli intimati, non vi è luogo per provvedere in merito alle spese di lite.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26477/2019 R.G. proposto da : ORLANDO MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato STEFANELLI SIMONE (STFSMN76H23H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCINI ANTONIO (MNCNTN79M04H501T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, PREFETTURA DI BOLOGNA, PREFETTURA DI FORLI' CESENA, PREFETTURA DI RAVENNA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n.1668/2019 depositata il 19/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In mancanza di attività difensiva svolta dagli intimati, non vi è luogo per provvedere in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 08/0