Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16800/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16800/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16800/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26477/2019 R.G. proposto da : ORLANDO MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato STEFANELLI SIMONE (STFSMN76H23H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCINI ANTONIO (MNCNTN79M04H501T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, PREFETTURA DI BOLOGNA, PREFETTURA DI FORLI' CESENA, PREFETTURA DI RAVENNA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n.1668/2019 depositata il 19/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16800/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In mancanza di attività difensiva svolta dagli intimati, non vi è luogo per provvedere in merito alle spese di lite.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione della sentenza organo dell'esecuzione forzata multe disciplinari sanzione disciplinare del notaio spese di esecuzione responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In mancanza di attività difensiva svolta dagli intimati, non vi è luogo per provvedere in merito alle spese di lite.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26477/2019 R.G. proposto da : ORLANDO MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato STEFANELLI SIMONE (STFSMN76H23H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato MANCINI ANTONIO (MNCNTN79M04H501T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, PREFETTURA DI BOLOGNA, PREFETTURA DI FORLI' CESENA, PREFETTURA DI RAVENNA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n.1668/2019 depositata il 19/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; In mancanza di attività difensiva svolta dagli intimati, non vi è luogo per provvedere in merito alle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 08/0