Cassation court dismisses appeal regarding IMU exemption for spouses living in different municipalities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Municipality of Massa Martana's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The Commission had ruled that the IMU exemption for a primary residence applies to both spouses even when they reside in different municipalities. The court upheld this by citing a Constitutional Court ruling that clarified the definition of a primary home no longer requires the entire family nucleus to live there. Consequently, the exemption is valid for the property owner residing in the home, regardless of the spouse's location.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 23, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201; Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209: The exemption for IMU on the primary residence applies to the spouse who habitually resides in the property, even if the other spouse resides in a different municipality, as the family nucleus requirement was declared unconstitutional.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6798/2022R.G. proposto da Comune di Massa Martana, in persona delsindaco p.t., rappresentat o e difeso dall’Avv . Maria Suppa, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Pecorilla, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 –ricorrente – contro Bressi Marilena, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Marini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale d el l ’Umbria n. 252/02/2021depositata il 3 agosto 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal Consigliere Stefania Billi. Oggetto: IMU RITENUTO CHE Lacontroversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 401) con cui il Comune di Massa Martana (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto a Marilena Bressi (d’ora in poi controricorrente ) il pagamento dell’Imu 2013. La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione cd prima casa prevista dall’art. 13, comma 23, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 nell’ipotesi di residenza e dimora dei coniugi in comuni diversi.
La CTP ha respinto il ricorso sul presupposto che fosse necessaria la prova, non fornita nella specie, che l’abitazione costituisca dimora abituale, non solo propria, ma anche dei propri familiari. La CTRha riformato la pronuncia di primo grado , accogliendo l’appello dell’odierna controricorrente,sulla base delle seguenti ragioni: - nel caso in esame è stato accertato che la contribuente dimo ra abitualmente nell’immobile per cui è causa, mentre il coniuge dimora altrove; - l’agevolazione si estende ad entrambi i coniugi a condizione che dimorino in comuni diversi.
Ilricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, la controparte propone controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011. Sostiene il ricorrente che l’esenzione trovi applicazione solo per l’immobiledi residenza e dimora di entrambi i coniugi .
2. Il motivo è in fondato . La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente» (Corte Cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209).
A seguito della pronuncia del Giudice delle leggi sopra richiamata,è stato chiarito che, in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (Cass.
Sez. 6 -5, n. 32339/2022, Rv. 666357 - 01) . Deve, pertanto , ritenersi superato il precedente diverso orientamento secondo cui la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore del suo nucleo familiare con la conseguenza dell'impossibilità di coesistenza di due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell'ambito dello stesso comune, sia in comuni diversi (Cass., Sez. 6-5, n. 1199/2022, Rv. 663646-01) 3. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio vanno compensate integralmente, atteso l’intervento della Corte Costituzionalesulla questione in corso di causa.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese del merito compensatetutte Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma