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Ordinanza — n. 16781/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and orders process extinction due to early settlement agreement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16781/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible and ordered the extinction of the proceedings. The taxpayer, Giacomo Fontana, had previously requested process suspension and extinction following the submission of an early settlement proposal under Law 197/2022. Consequently, the Court ruled that the litigation must be terminated immediately, with costs borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della l. 29 dicembre 2022, n. 197: the submission of an early settlement proposal by the taxpayer triggers the automatic extinction of the tax litigation proceedings, rendering further appeals inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal extinction early settlement proposal Law 197/2022 process termination taxpayer rights Cassazione ordinanza IVA dispute indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della l. 29 dicembre 2022, n. 197
il contribuente ha presentato dapprima istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l.
Art. 1, comma 198 della l. 29 dicembre 2022, n. 197
il contribuente ha presentato dapprima istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9333/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FONTANA GIACOMO, elettivamente domiciliato in VESCOVATO VIA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato MILAN GIORGIO (MLNGRG53T11L806P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA SEZ.ST. BRESCIA n. 3586/26/21 depositata il 05/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 3586/26/21 del 05/10/2021 la Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 03/01/19 della Commissione tributaria provinciale di Cremona (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Giacomo Fontana nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2013;

2. avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

3. Giacomo Fontana resisteva con controricorso;

4. in data 14/04/2023 veniva depositata proposta di definizione anticipata della controversia, a seguito della quale AE chiedeva la fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso. CONSIDERATO CHE 1. il contribuente ha presentato dapprima istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 e, quindi, richiesta di estinzione del processo in ragione della presentazione di istanza di definizione agevolata e del conseguente pagamento del dovuto;

2. ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 va, dunque, dichiarata l'estinzione del presente giudizio; 2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichia