Italian tax court remands case to verify if debt collection orders were legally defined and paid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation remanded the tax dispute to a new hearing to clarify outstanding issues. The taxpayers argued they had legally defined and paid the first installment of their tax debt, while the Revenue Agency remained silent on this specific point. The court ordered a new hearing to verify the factual accuracy of the taxpayers' claim regarding the definition of the debt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis. 1 cod. proc. civ.; Art. 380 ter cod. proc. civ.: When a party asserts the legal definition and payment of tax debt but the opposing party remains silent, the court must order a new hearing to verify the factual basis of the claim before proceeding.
Parole chiave
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1235/2022 R.G. proposto da: SCIALANGA ANGELO, AUTOCENTRI ASSISTENZA SAS, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato MAROTTA SABRINA (MRTSRN67R67H501F) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LANDOLFI ROBERTO (LNDRRT57A03F839O) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DEL LAZIO n. 3875/17/21 depositata il 05/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 3875/17/21 del 05/08/2021 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Autocentri Assistenza s.a.s. e da Angelo Scialanga avverso la sentenza n. 16564/07/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti avverso due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;
2. avverso la sentenza della CTR Autocentri Assistenza s.a.s. e Angelo Scialanga proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.;
3. l’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate - Riscossione restava intimata. CONSIDERATO CHE 1. i ricorrenti hanno dedotto di avere proceduto alla definizione ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197 dei carichi recati dalle cartelle a loro notificate e inerenti al presente giudizio, con conseguente versamento della prima rata;
2. appare opportuno richiedere chiarimenti ad AE, che nulla ha dedotto in merito, al fine di verificare l’effettiva definizione della lite; 2.1. la causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la controricorrente