Cassation court orders renewal of incidental appeal notification due to improper service at wrong office.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court ordered the renewal of notification for the incidental cassation appeal because it was improperly served at the General Attorney's office instead of the Tax Agency. The appellants argued for the dismissal of the regional tribunal's decision regarding capital gains tax, while the Tax Agency remained formally notified. The court ruled that this procedural defect constitutes a curable nullity requiring the appeal to be re-notified to the correct authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291, comma 1 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a cassation appeal is notified to the wrong office, constituting a curable nullity, the court must order its renewal to the correct recipient if the opposing party remains formally notified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
INTERLOCUTORIA suiricorsi iscrit ti al n. 14934 /201 7 R.G. propost i da MARIA ROTA GRAZIOSI, FERDINANDA ROTA GRAZIOSI, FRANCESCO ROTA GRAZIOSI e LIVIA ROTA GRAZIOSI, elettivamente domiciliati in Roma al viale Regina Margherita n. 1 presso lo studio dell’avv. Silvio Bozzi, dal quale sono rappresentati e difesi -ricorrenti principali- e da ALVISE ROTA GRAZIOSI, elettivamente domiciliata in Roma alla via Calabria n. 56 presso lo studio dell’avv. Luca Pellicelli, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Francesco G. Silvagni -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- e con la partecipazione di MATTEO ROTA GRAZIOSI, nella qualità di erede del defunto ricorrente Francesco Rota Graziosi, elettivamente domiciliato in Roma al viale Regina Margherita n. 1 presso lo studio dell’avv.
Silvio Bozzi, dal quale è rappresentato e difeso -interveniente volontario avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, n. 7209/67/16 depositata il 19 dicembre 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del17 aprile 202 4 dal Consigliere Danilo CHIECA rilevato che: -la Direzione Provinciale di Bergamo dell’Agenzia delle Entrate notificava a Maria, ad Alvise, a Ferdinanda, a Francesco e a Livia Rota Graziosi distinti avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione ai fini dell’IRPEF la plusvalenza da loro asseritamente realizzata nell’anno 2009 per effetto della cessione a titolo oneroso di tre appartamenti, con annesso terreno e sovrastante stalla, siti nel Comune di Mozzo (BG); -i contribuenti impugnavano i predetti avvisi di accertamento proponendo separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, la quale, riuniti i procedimenti, accoglieva le loro ragioni, annullando gli atti impositivi; -la decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, la quale, con sentenza n. 7209/67/16 del 19 dicembre 2016, accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, rigettando gli originari ricorsi delle parti private; -contro tale sentenza sono stati proposti due autonomi ricorsi per cassazione: il primo, da parte di Maria, Ferdinanda, Francesco e Livia Rota Graziosi; il secondo, da parte di Alvise Rota Graziosi; -l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; -i ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; -prima della celebrazione dell’adunanza camerale è volontariamente intervenuto nel presente giudizio Matteo Rota Graziosi, nell’allegata qualità di erededel ricorrente Francesco Rota Graziosi, nellemore deceduto; -nel termine fissato dal comma 1, terzo periodo, dell’articolo innanzi citato i ricorrenti e l’interventore volontario hanno depositato memorie illustrative; considerato che: -il ricorso per cassazione di Maria, Ferdinanda, Francesco e Livia Rota Graziosi è da qualificare come principale, essendo stato notificato anteriormente a quello autonomamente proposto da Alvise Rota Graziosi, che conseguentemente va considerato incidentale, pur non rivestendo la forma del controricorso prevista dall’art. 371, comma 1, c.p.c. (cfr., ex ceteris , Cass. n. 36057/2021, Cass.n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020 , Cass. n. 5695/2015); -la notificazione del secondo ricorso risulta affetta da nullità, essendo stata eseguita presso gli uffici del l’Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso la sede istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, sebbene nel giudizio d’appello l’Amministrazione Finanziaria non si fosse avvalsa del patrocinio erariale; -trattandosi di nullità sanabile ed essendo l’Agenzia delle Entrate rimasta intimata, si rende necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c. (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 22642/2007);
P.Q.M.
La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso incidentale all’Agenzia delle Entrate, nella relativa sede, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della C