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Ordinanza — n. 16728/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for late submission and improper fact re-evaluation attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16728/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible due to the late submission of a defense memorandum and rejected arguments attempting to re-evaluate facts. The taxpayer argued that the lower court omitted decisive facts and misapplied laws regarding non-economic activity continuation, but the court found these were merely alternative interpretations of proven evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 and n. 3 of the Civil Procedure Code; Art. 13, comma 1 quater of D.P.R. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline or if it attempts to substitute the court of appeal's fact-finding with a new assessment of evidence.

Parole chiave

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late submission inadmissibility tax appeal cassation fact re-evaluation prohibition non-economic activity tax litigation costs award reddito determinante aumento del reddito tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso Carmelo Mazzotta deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice di appello esaminato i rilievi del ricorrente.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art.
Art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
600, dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art.
Art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212
633 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la CTR considerato che la continuazione di un’attività antieconomica era conseguenza della volontà del ricorrente di consentire alla propria moglie di raggiungere l’etàpensionabile.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014
Cass. n. 21257 del 08/10/2014
Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass.
Cass. n. 23828 del 20/11/2015
21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass.
Cass. n. 23940 del 12/10/2017
23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass.
Cass. n. 22598 del 25/09/2018
23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
Cass. n. 331 del 13/01/2020
Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass.
Cass. n. 19547 del 04/08/2017
331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass.
Cass. n. 24679 del 04/11/2013
19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass.
Cass. n. 27197 del 16/12/2011
24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass.
Cass. n. 2357 del 07/02/2004
27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
Cass. n. 3340 del 05/02/2019
Invero, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, il contribuente mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019;
Cass. n. 640 del 14/01/2019
Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass.
Cass. n. 24155 del 13/10/2017
640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass.
Cass. n. 8758 del 04/07/2017
24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass.
Cass. n. 8315 del 05/04/2013
8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7379/2022 R.G. proposto da: MAZZOTTA CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIMINI 14/B, presso lo studio dell’avvocato CARUSO NICOLETTA (CRSNLT79A70F158E), rappresentato e difeso dall'avvocato CARBONE VINCENZA (CRBVCN57C67F158I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA n. 7713/16/21depositata il 09 /09/ 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 7713/16/21 del 09/09/2021 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 662/10/13 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva, a sua volta , accolto il ricorso proposto da Carmelo Mazzotta avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione dei cd. studi di settore. 1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che il raffronto tra le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore (per i quali era stato utilizzato il modello più favorevole al contribuente, che teneva conto dell’area svantaggiata in cui insisteva l’esercizio commerciale) e gli elementi di fatto acquisiti agli atti del giudizio inducevano a reputare verosimile che l’impresa verificata rendesse più di quanto dichiarato.

2. Avverso la sentenza della CTR Carmelo Mazzotta proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE si costituiva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che la memoria depositata dal ricorrente solo in data 16/11/2023 è tardiva rispetto al termine previsto dalla legge, sicché la stessa va dichiarata inammissibile.

2. Con il primo motivo di ricorso Carmelo Mazzotta deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice di appello esaminato i rilievi del ricorrente. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La CTR ha esaminato tutti i fatti di cui il ricorrente deduce l’omesso esame e ha fornito la sua valutazione delle prove raccolte. Trattasi di accertamento di fatto legittimo, logico e coerente, al quale il ricorrente tende a contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi fatti storici presi in considerazione dalla CTR, sicché la censura implica la proposizione di un vizio di insufficiente motivazione e si rivela inammissibile, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018). 2.3. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.

Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).

3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere la CTR considerato che la continuazione di un’attività antieconomica era conseguenza della volontà del ricorrente di consentire alla propria moglie di raggiungere l’etàpensionabile. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2.

Il ricorrente denuncia la violazione delle disposizioni in materia di accertamento ma, in realtà, intende contestare, ancora una volta, l’accertamento in fatto del giudice di merito, proponendo una diversa interpretazione del materiale probatorioacquisito. 3.3. Invero, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, il contribuente mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019;

Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4.1. Il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 267.140,00. 4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 7.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente d