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Ordinanza — n. 16726/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows correction of tax decree to add attorney fee deduction for opposing counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16726/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted a request to correct a Supreme Court tax decree by adding a provision for the deduction of attorney fees owed to the opposing counsel's representative. The defendant argued that the original order failed to allocate the awarded legal costs to their retained lawyer despite a prior request. The court ruled that since the fee allocation was omitted, the material error correction procedure was the appropriate remedy, thereby allowing the decree to be amended accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 86 c.p.c.: In cases of omitted pronouncement on the request for attorney fee deduction, the material error correction procedure is the available remedy, permitting the defense to file the necessary appeal if a specific request was made during the proceedings.

Parole chiave

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material error correction attorney fee deduction tax proceeding costs omitted pronouncement cassation correction recupero delle spese esecutive contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod.
Art. 86 c.p.c.
e difeso da sé medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod.
art. 86 cod. proc. civ
e difeso da sé medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod.
art. 391 - bis cod. proc. civ
non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566
Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033
3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202
31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235
Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079
ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).
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Testo completo

e difeso da sé medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio studio; RICORRENTE NEI CONFRONTI DI Messina Maurizio; INTIMATO per la correzione di errore materiale nel decreto depositat o dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. 32190; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. all’esito del giudizio promosso da Maurizio Messina nei confronti del Comune di Ischia (NA) per la cassazione della TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE OMESSA DISTRAZIONE2 sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 23 gennaio 2015, n. 606/2015, il decreto depositato dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. 32190, ha dichiarato l’estinzione del procedimento iscritto al n. 8644/2015 R.G. ed ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti del controricorrente nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 850,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ead altri accessori di legge ;

2. il difensore del Comune di Ischia (NA) ha chiesto la correzione del predettodecreto per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in controricorso;

3. Maurizio Messina è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso può trovare accoglimento;

2. i nvero, i n caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235); 3.nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso;4. pertanto, si dispone che il dispositivo del predett o decreto sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della controricorrente, aggiungendo, dopo le parole «Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.», lalocuzione «, da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, Avv.

Giuseppe Vitolo da Roma, per dichiarato anticipo.»;

5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del decreto depositato dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 novembre 2023, n. 32190 , mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole «Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.», della locuzione «, da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte controricorrente, Avv. Giuseppe Vitolo da Roma, per dichiarato anticipo.»; dispone, altresì , che tale correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale delpredetto decreto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2024. ILPRESIDENTE Dott.Oronzo De Masi