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Ordinanza — n. 16721/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects a material error in a prior judgment regarding attorney fee allocation to the defending counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16721/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected a material error in a previous judgment where the device omitted fee allocation to the defending attorney. The applicant argued this omission contradicted the reasoning that awarded him costs as an antistatary defender. The court ruled that while the substantive decision on costs was correct, the procedural device contained a clear clerical mistake requiring immediate correction.

Regesto Legislator

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Art. 287, Art. 391 bis c.p.c.: The court may correct material errors in the operative part of a judgment, even if the substantive ruling on costs was already established, provided the error is evident from the case file.

Parole chiave

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material error correction antistatary defender attorney fee allocation procedural device amendment clerical mistake remedy spese di difesa assunzione delle spese mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 2, n. 21213/2013
Cass., Sez. 6 - L, n. 14/2016
Cass., Sez. 6 - 2, n. 12184/2020
Cass., Sez. 3, n. 26566/2023
Sez. 3, n. 26566/2023
Sez. 3, n. 26566/2023, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20241/2022R.G. proposto da Vitolo Giuseppe, in proprio e nella qualità di difensore del comune di Ischia, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso lo studio Viglione –Vitolo, in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17 e presso il domicilio digitale avvgiuseppevitolo@pec.ordineforense.salerno.it –ricorrente – contro Faba Hotelss.r.l. – intimata – avverso la sentenza della Corte di Cassazione n.13121/2018pubblicata il 25 maggio 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal Consigliere Stefania Billi.

Oggetto: IMU RITENUTO CHE Giuseppe Vitolo (d’ora in poi ricorrente) chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 24580/2013. Ilricorrente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo avere affermato nella parte motiva la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nel dispositivo ha omesso l’attribuzione delle spese in suo favore, qualedifensore dichiaratosi antistatario.

CONSIDERATO CHE L’errore emerge ictu oculidagli atti, atteso che nel controricorso è stato chiesto il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario. Può darsi corso, pertanto, alla correzione del dispositivo con l’aggiunta, dopo le parole «prenotate a debito» delle parole «da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Giuseppe Vitolo». Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass.,Sez. 6 - 2, n. 21213/2013 , Rv. 627802 – 01 , Sez. 6 - L, n. 14/2016, Rv. 638387 - 01 , Sez. 6 - 2, n. 12184 /2020, Rv. 658456 -01;

Sez. 3, n. 26566/2023, Rv. 669068 – 01 ) .

P.Q.M.

La Corte dispone correggersi la sentenza n.13121/ 2018 pubblicata il 25 maggio 2018 con l’aggiunta, dopo le parole «prenotate adebito » delle parole « , da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatarioAvv. Giuseppe Vitolo».Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimen