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Ordinanza Interlocutoria — n. 16704/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to verify if tax dispute ended via simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16704/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to verify whether the underlying tax dispute had been resolved through a simplified settlement procedure. The appellant, the Tax Agency, argued for dismissal based on this potential settlement, while the respondent, Puma Italia, contested the claim. The court decided to pause the proceedings to confirm the factual status of the dispute before proceeding with the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 206/2003; Art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 206/2003: When a taxpayer requests the termination of proceedings due to a simplified settlement, the court must verify the actual definition of the dispute before ruling on the appeal.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute termination remand to new hearing tax agency appeal procedural verification difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione motivi di revisione ricupero di diritti doganali
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7938/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro PUMA ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliata in GENOVA VIA XII OTTOBRE, presso lo studio dell’avvocato ARMELLA SARA (RMLSRA69S60I480P) che la rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 5017/07/22 depositata il 16/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 5017/07/22 del 16/12/2022 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2), in sede di rinvio, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 49/07/10 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Puma Italia s.r.l. nei confronti di tredici avvisi di rettifica e di dodici atti di contestazione sanzioni;

2. avverso la sentenza della CGT2 ADM proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

3. Puma Italia s.r.l. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a nove motivi;

4. ADM depositava controricorso avvero il ricorso incidentale. CONSIDERATO CHE 1. la società contribuente ha presentato due istanze volte ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione della intervenuta definizione agevolata della lite;

2. appare opportuno richiedere chiarimenti ad ADM, che nulla ha dedotto in merito, al fine di verificare l’effettiva definizione della lite; 2.1. la causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la ricorrente a