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Ordinanza — n. 16698/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against lower court's inadmissibility ruling due to clerical error in case number citation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16698/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court's decision declaring the appeal inadmissible. The lower court had rejected the appeal solely because the appellant incorrectly cited the case number, whereas the cassation court found this error non-significant. The court ruled that the correct document was identifiable from the content and arguments, thus overturning the inadmissibility ruling and remanding the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112, 115 c.p.c.; Art. 2, 53 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: A clerical discrepancy between the case number cited in the appeal act and the authentic copy does not render the appeal inadmissible if the intended judgment is clearly identifiable from the content and arguments.

Parole chiave

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clerical error inadmissibility case number citation tax appeal remand for new hearing material mistake identifiable object revoca dell'attribuzione del numero

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso AER deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34588 del 24/11/2022
Cass. n. 20828 del 02/10/2014
Cass. n. 20828 del 02/10/2014; Cass.
Cass. n. 1935 del 10/02/2012
20828 del 02/10/2014; Cass. n. 1935 del 10/02/2012; Cass.
Cass. n. 16921 del 31/07/2007
1935 del 10/02/2012; Cass. n. 16921 del 31/07/2007; con riferimento al giudizio di cassazione si veda Cass.n.
Cass. n. 10126 del 17/04/2023
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10739/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro PUCCIO FRANCESCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIAN DI SCO 68A, rappresentato e difeso da sé medesimo (PCCFNC58S02B085U) -controricorrente- e nei confronti di REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO n. 5344 / 14 / 2 2 depositata i l 23/11/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 5344/14/22 del 23 / 11 /202 2 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2) ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito AER) nei confronti della sentenza n. 12439/20/19 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Francesco Antonio Puccio avverso l’ atto di pignoramento e le cartelle di pagamento dallo stesso recate. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, il ricorrente aveva dedotto la mancata notificazione delle cartelle di pagamento, prodromiche alla notificazione dell’atto di pignoramento, nonché la prescrizione dei crediti recati da dette cartelle. 1.2.

La CTR dichiarava inammissibile l’appello di AER in quanto l’appellante aveva erroneamente indicato il provvedimento oggetto di impugnazione con il n. 2439/2019 anziché con il n. 12439/2019.

2. Avverso la sentenza della CGT2 AER proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. Francesco Antonio Puccio resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso AER deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CGT2 ritenuto che l’erronea indicazione degli estremi della sentenza impugnata non sarebbe idonea a comportare l’inammissibilità dell’impugnazione, laddove la parte cui il ricorso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare, senza possibilità di equivoci, la sentenza impugnata. 1.1.

Il motivo è fondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « La discordanza tra gli estremi della sentenza appellata, come precisati nell'atto di impugnazione, e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dall'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, senza comportare incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello» (Cass. n. 34588 del 24/11/2022;

Cass. n. 20828 del 02/10/2014; Cass. n. 1935 del 10/02/2012; Cass. n. 16921 del 31/07/2007; con riferimento al giudizio di cassazione si veda Cass.n. 10126 del 17/04/2023). 1.2. Nel caso di specie, dalle trascrizioni effettuate in ricorso ai fini dell’autosufficienza si evince con chiarezza che non avrebbe potuto sussistere alcun dubbio sull’effettivo provvedimento impugnato, avuto conto dell’allegazione della sentenza impugnata e dei motivi di appello che a detta sentenza si riferiscono.

2. Le ulteriori censure del controricorrente , non esaminate in appello, attengono al merito della controversia e devono essere ripropostenel giudizio di rinvio.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in