Decreto — n. 16567/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4172/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ope legis domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALIANO FILIPPO, elettivamente domiciliato in Ferrara alla via Borgo dei Leoni n. 100 presso lo studio dell’Avv. Francesco Pinamonti che lo rappresenta e lo difende in virtù della procura speciale a margine dell’atto di controricorso depositato in data 17 marzo 2023, , fax 0532 205315 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16567/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ope legis domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALIANO FILIPPO, elettivamente domiciliato in Ferrara alla via Borgo dei Leoni n. 100 presso lo studio dell’Avv. Francesco Pinamonti che lo rappresenta e lo difende in virtù della procura speciale a margine dell’atto di controricorso depositato in data 17 marzo 2023, , fax 0532 205315 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG .
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4172/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ope legis domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ITALIANO FILIPPO, elettivamente domiciliato in Ferrara alla via Borgo dei Leoni n. 100 presso lo studio dell’Avv. Francesco Pinamonti che lo rappresenta e lo difende in virtù della procura speciale a margine dell’atto di controricorso depositato in data 17 marzo 2023, , fax 0532 205315 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG .
SICILIA SEZ.DIST.SIRACUSA n.675/2023depositata il 20/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d