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Decreto — n. 16556/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as case extinguished by agreement; AGS withdrew request for tax benefit extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 16556/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal because the underlying tax dispute was extinguished when the parties agreed to a simplified tax procedure. The State Agency withdrew its request for an extension of the tax benefit deadline, leaving no contested matter. Consequently, the court ruled that the procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When parties agree to a simplified tax procedure and the State Agency withdraws its request for benefit extension, the litigation is extinguished without a substantive ruling on the tax liability.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified tax procedure State Agency withdrawal procedural costs allocation tax benefit deadline extension

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32052/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro, SOCIETA' DI FATTO VELLA BARBARA eDI DONNO ANTONIO rappresentata e difesa, nel precedente grado di giudizio dai Dott.ri Marco Casarano e Massimiliano Blanco e contro DI DONNO ANTONIO, rappresentato e difeso, nel precedente grado di giudizio dall’Avv. Antonio Vincenzo Macrì nonché contro VELLA BARBARA, - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.1900/22/2021 depositata il 14/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere pervenuta in data 05/06/2024, dall’Avvocatura Generale dello Stato; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 06/06/2