Italian court dismisses appeal due to parties' extrajudicial settlement and formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished following an extrajudicial settlement reached by the Congregation of the Missionary Dominican Sisters and the City of Catania on November 14, 2023. The appellant formally renounced the cassation appeal against the Supreme Court's prior order, requesting full compensation of litigation costs as stipulated in their settlement agreement. Consequently, the court ruled that the process terminated without the need for further payment of the unified contribution, citing the exceptional nature of such fees in settlement contexts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When parties reach an extrajudicial settlement and one formally renounces the appeal, the proceedings are extinguished and costs are fully compensated, rendering the unified contribution unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10632/2023 R.G. proposto da : CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DOMENICANE DI SAN SISTO, elettivamente domiciliata in Catania Via Giuseppe Verdi n.30, presso lo studio dell’avvocato VENTIMIGLIA ANDREA (VNTNDR60P04M139H) che larappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CATANIA, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA UMBERTO 151, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO SANTA ANNA (MZZSTN56L67C351P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PEREZ WALTER (PRZWTR58C17B428P) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 35993/2022depositata il 07/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE DOMENICANE DI SAN SISTO propone ricorso in cassazi o ne per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe;
2. il Comune resiste con controricorso con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso. Considerato che 1. Le parti hanno conciliato la questione con atto di conciliazione extraprocessuale del 14 novembre 2023, anche con l’accordo di compensazione delle spese del giudizio (vedi accordo conciliativo prodotto). La ricorrente ha depositato formale atto d rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, come previsto nell’accordo conciliativo Deve, conseguentemente dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia; spese compensate per l’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate interamente