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Ordinanza — n. 16536/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as extinguished by taxpayer's voluntary payment and waiver under simplified tax procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16536/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily fulfilled simplified tax payment procedures and formally waived the litigation. Although the lower courts had ruled on the transfer of business and VAT issues, the parties subsequently adhered to specific legislative definitions allowing for debt settlement without further judicial intervention. Consequently, the court found no need to examine the merits of the arguments regarding the tax classification since the underlying dispute was resolved by the parties' own actions.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 11 d.l. n. 50/2017: When a taxpayer voluntarily adheres to simplified tax payment definitions and formally renounces the ongoing lawsuit, the judicial proceeding must be declared extinguished for lack of interest.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified tax procedures voluntary debt payment waiver of litigation lack of interest tax transfer definition Cassation dismissal reddito in natura

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 193/2016
Nelle more del giudizio le contribuenti, per i rapporti debitori relativi all’imposta di registro, hanno aderito alla definizione disciplinata dall’art. 6 del d.l.
Art. 11 d.l. n. 50/2017
193 del 2013, e, quanto ai debiti Iva, hanno aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 11 del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore, ai sensi del comma 3 di tale norma, sugli importi da pagare, ed infine il versamento dei predetti importi da parte del debitore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 326 cod. proc. civ
546, nonché dell’art. 326 cod. proc. civ., in relazione all’art.
artt. 2697 cod. civ
civ., degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod.
art. 391 cod. proc. civ
193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore, ai sensi del comma 3 di tale norma, sugli importi da pagare, ed infine il versamento dei predetti importi da parte del debitore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 15249-2016, proposto da: NATURALIA INGREDIENTS s.r.l.(p.i. 02375540819), CANTINE FORACI s.r.l. in liquidazione (p.i. 01459800817), ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat e in Roma, alla via Ludovisin. 16, presso lo studio degli avv. Andrea Zappalà e Ilaria Napolitano, daiquali sono rappresentat e e difes e - Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 790/29/2016della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 29.02.2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienzadel 19 dicembre 202 3 dal Consigliere dott.

Francesco Federici; sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, che ha chiesto l’estinzione del giudizio Cessione d’azienda – Iva/Registro -Imponibilità RGN 15249/2016 Consigliere est. Federici sentite le conclusioni rese dallaparte ricorrente, che ha chiesto l’estinzione del giudizio; Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince chea seguito di accordi intervenuti tra la Cantine Foraci di Mazzara del Vallo e la Eridania Sadam di Bologna era costituita la società Naturalia per la produzione e commercializzazione di zucchero da uva e suoi derivati in forma solida.

Seguivano una serie di contratti, con i quali erano conferiti alla nuova società un ramo d’azienda dalla Foraci, nonché macchinari, un opificio industriale e il marchio figurativo “Naturalia Ingredients srl”, atti tutti assoggettati ad Iva. L’Agenzia delle entrate, ritenendo che le operazioni fossero invece assoggettabili ad imposta di registro, ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, notificò un avviso di recupero e liquidazione della suddetta imposta, oltre interessi e sanzioni, nonché un avviso d’accertamento ai fini Iva, con conseguente comunicazione alla Naturalia di sospensione del rimborso Iva, relativo agli anni d’imposta 2011 e 2012.

Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trapani con sentenza n. 1022/01/2014, di accoglimento del ricorso. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 790/29/2016, accolse l’appello dell’Ufficio, riducendo solo le sanzioni nella misura del 50%. Ritenne il giudice regionale che le operazioni complessivamente poste in atto, tra loro interdipendenti, perfezionassero complessivamente una cessione di ramo d’azienda, sottoposta ad imposta di registro. Le società hanno censurato la sentenza con otto motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Nelle more del giudizio le contribuenti, per i rapporti debitori relativi all’imposta di registro, hanno aderito alla definizione disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2013, e, quanto ai debiti Iva, hanno aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017. L’Agenzia delle entrate e le società hannodepositato memorie, con cui hanno chiestol’estinzione del giudizio per integrale cessazione della materia del contendere.RGN 15249/2016 Consigliere est. Federici All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023, dopo la discussione, la causa è stata riservata in decisione.

Considerato che Le ricorrenti hanno denunciato: con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 16 e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 326 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Erroneamente non è stata rilevata l’inammissibilità dell’appello per tardività; con il secondo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 1362 e 2555 cod. civ., degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

Quanto alla prima censura perché nella sentenza non si sarebbe tenuto conto che l’originaria cessione trovava il suo sviluppo e completamento nelle successive operazioni poste in essere tra le parti; quanto alla seconda censura, la pronuncia violava i canoni di ermeneutica contrattuale, nonché quelli sulla causa reale e sulla distribuzione dell’onere della prova; con il terzo motivo la motivazione apparente in relazione all’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. e la violazione degli artt. 51, 52 e 56 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il collegio ha erroneamente non riconosciuto la violazione dei diritti delle contribuenti a causa della anomala procedura accertativa; con il quinto la violazione degli artt. 51, comma 4, 52, comma 2, 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 51 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 10 e 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Nella pronuncia non si sarebbe tenuto conto della mancata instaurazione del contraddittorio e dunque della violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale;RGN 15249/2016 Consigliere est.

Federici con il sesto motivo la violazione degli artt. 14, 19, 167, 168 e 178 della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La violazione delle suddette norme esigeva il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE circa il regime fiscale applicabile ai tre acquisti intervenuti tra le parti; con il settimo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 38-bis, 54 e 60 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dei principi comunitari di neutralità dell’Iva, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La pronuncia non avrebbe tenuto conto della illegittimità delle modalità di recupero dell’Iva; con l’ottavo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 69, d.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 10 l. 212 del 2000, 8 del d.P.R. 917 del 1986, 6 e 7 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, nonché degli 5 e 6 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. deve tuttavia preliminarmente rilevarsi che, come anche riassunto dalla difesa della Amministrazione finanziaria, in relazione all’accertamento IVA la parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 11, D.L. 50/2017 conv. con L. 96/2017 e pagato gli importi dovuti; per ciò che concerne l’avviso relativo all’imposta di registro, essendo statanotificata, in pendenza del giudizio di Cassazione, la relativa cartella di pagamento, la contribuente ha provveduto alla rottamazione ex art. 6, d.l. n. 193/2016 conv. con L. 225/2016, pagando quanto dovuto e, in base al disposto dell'art. 6, comma 2, del citato d.l., la debitrice ha assunto l’impegno a rinunciare al giudizio.

La ricorrenteha inoltre provveduto a depositare istanza con cui : a ) in riferimento all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ha dichiarato di rinunciare ai motivi di ricorso, e comunque ha chiesto di dichiarare cessata la materia delcontendere;

b) in riferimento all’avviso di accertamento IVA, ha prima chiesto la sospensione del giudizioe, risultata regolare la domanda anche con riferimento all’avviso di recupero e liquidazione dell’imposta di registro, la società ha provveduto al pagamento pre visto per il perfezionamento della definizione, avuto riguardo ad entrambi gli avvisi di accertamento percui è causa.RGN 15249/2016 Consigliere est. Federici La medesima Avvocatura, per quanto sopra esposto, non ha ravvisato ragioni per coltivare ulteriormente il giudizio di legittimità , a tal fine accettando la rinuncia di controparte al ricorso e associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio per integrale cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Ciò premesso, quanto alla cartella, ricorrono i presupposti previsti dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, a cui laricorrente ha inteso aderire. La società ha espressamente dichiarato la sopraggiunta carenza di interesse alla decisione della controversia. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore, ai sensi del comma 3 di tale norma, sugli importi da pagare, ed infine il versamento dei predetti importi da parte del debitore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente.

Le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 12novembre 2015, n. 23175; 18 luglio 2018, n. 19071). Parimenti, quanto alla richiesta di definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, risulta regolare la documentazione, comunicata all’Agenzia delle entrate e per essa alla difesa erariale, che ha essa stessa dichiarato che l’avviso d’ accertamento impugnat o è stato definitoai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017.

Ricorrono dunque i presupposti previsti dall’art. 11 cit., dovendosi pertanto disporre in conformità dell’istanza. Le spese