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Sentenza — n. 16516/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Regional Tax Court's inadmissibility ruling for lack of specific appeal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16516/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision declaring the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The Regional Court had rejected the appeal because it failed to explicitly list the specific grievances against the first-instance judgment, despite the appellant referencing arguments from the original complaint. The Court ruled that specific grounds need not be rigorously enumerated if the appeal clearly expresses the intent to contest the decision and relies on arguments already presented in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992: In tax proceedings, an appeal is admissible if it clearly expresses the intent to contest the decision and relies on existing arguments, rather than requiring a rigorous enumeration of new specific grievances.

Parole chiave

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tax appeal admissibility specific grounds requirement Regional Tax Court Cassation quashing full devolutivity principle verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi di cassazione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992
4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992 laddove la CTR ha erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello per omessa indicazione dei motivi che, invece, erano stati dedotti e indicati a pagg.
Art. 112 c.p.c.
art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992
4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992 laddove la CTR ha erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello per omessa indicazione dei motivi che, invece, erano stati dedotti e indicati a pagg.
art. 25 d.lgs. n. 446/1997
600/1973, art. 25 d.lgs. n. 446/1997 e art.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 20379 del 2017
, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, Cass., n. 20379 del 2017;
Cass., n. 707 del 2019
Cass., n. 707 del 2019; Cass., n.
Cass., n. 15519 del 2020
707 del 2019; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., n.
Cass., n. 27496 del 2020
15519 del 2020; Cass., n. 27496 del 2020; Cass., n.
Cass., n. 3443 del 2021
27496 del 2020; Cass., n. 3443 del 2021; Cass., n.
Cass., n. 6596 del 2021
3443 del 2021; Cass., n. 6596 del 2021; Cass., nn.
Cass., nn. 6850 e 6852 del 2021
6596 del 2021; Cass., nn. 6850 e 6852 del 2021; Cass., n.
Cass., n. 30341 del 2019
, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., n. 30341 del 2019).
Cass., n. 14582 del 2021
15519 del 2020; Cass., n. 14582 del 2021).
Cass., n. 6302 del 2022
Cass. n. 23532 del 2018
Cass. n. 7369 del 2017
Cass. n. 7369 del 2017; Cass.
Cass. n. 1200 del 2016
7369 del 2017; Cass. n. 1200 del 2016; Cass.
Cass. n. 3064 del 2012
1200 del 2016; Cass. n. 3064 del 2012).
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25271/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro EUROMETAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SANTA COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato MANCINI LUIGI (-) rappresentata e difes a dagli avvocati SABBATINO EDOARDO (SBBDRD44P09F839I), SABBATINO CLAUDIO (SBBCLD51S21F839U); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 2838/2015 depositata il 24/03/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni La Rocca nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024, Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e udito l’avv. dello Stato Lucrezia Fiandaca per la ricorrente, non essendo comparso nessuno per la controricorrente; FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla Eurometal srl società unipersonale contro l’avviso di accertamento per il 2006 emesso dall’Agenzia delle entrate per maggiori IRES, IRAP e IVA a seguito della determinazione di un maggior reddito derivante da ricavi “in nero” e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

2. L’appello erariale è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania che, con la sentenza n. 2838/15/15, premesso che l’atto d’appello nel quale non vengano esplicitati gli specifici motivi di gravame incorre «nella declaratoria di inammissibilità», ha rilevato l’assenza di specifici motivi d’impugnazione. Secondo i giudici d’appello, l’Ufficio si era limitato a generiche deduzioni sulla asserita carenza motivazionale della sentenza gravata, comunque infondate in quanto la CTP aveva motivato l’accoglimento della ricostruzione della contribuente.

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su tre motivi.

4. Ha resistito con controricorso la società. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992 laddove la CTR ha erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello per omessa indicazione dei motivi che, invece, erano stati dedotti e indicati a pagg. 5, 6 e 7 dell’atto di gravame, trascritte per autosufficienza in ricorso: in particolare, con l’atto d’appello si era contestata l’assenza di motivazione sul rigetto della ricostruzione dei redditi attribuiti alla società nonché dell’accertamento relativo alle fatture fittizie e del recupero della maggior imposta per euro 40.564,00 derivante dal recupero di crediti IVA riportato in dichiarazione.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. perché la CTR non aveva deciso sui motivi d’appello relativi al merito della pretesa fiscale e, in particolare, nella parte in cui erano stati annullati i recuperi di “proventi illeciti”, consistenti nei corrispettivi pagati alla società a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti, e i recuperi ai fini IVA.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 25 d.lgs. n. 446/1997 e art. 54 del d.P.R. n. 633/1972.

4. Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.

5. Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d . lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ. , trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, Cass., n. 20379 del 2017;

Cass., n. 707 del 2019; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., n. 27496 del 2020; Cass., n. 3443 del 2021; Cass., n. 6596 del 2021; Cass., nn. 6850 e 6852 del 2021; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., nn. 14562 e 14582 del 2021; Cass., n. 14873 del 2021). Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, cit. , non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., n. 30341 del 2019). 5.1.

Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, cit. ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., n. 20379 del 2017; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., n. 14582 del 2021). Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato. (Cass., n. 14582 del 2021;

Cass.n. 6302 del 2022). 5.2. In conclusione, nel processo tributario vige il principio per cui ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 cit., secondo il quale il ricorso in appello deve contenere « i motivi specifici dell'impugnazione» e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., ex multís, Cass. n. 23532 del 2018, non massimata;

Cass. n. 7369 del 2017; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 3064 del 2012).

6. Conclusivamente, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la causa deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14/02/2024