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Ordinanza — n. 16513/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16513/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer successfully utilized the simplified settlement procedure provided by the 2018 decree. The taxpayer submitted a request for settlement and paid the due amounts, while the tax agency failed to notify a denial or initiate proceedings within the statutory deadlines. Consequently, the court ruled that the matter ceased to exist, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018; The tax dispute is extinguished if the taxpayer requests simplified settlement, pays the due amounts, and the tax authority does not notify a denial within the prescribed period.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction Art. 6 D.L. 119/2018 tax agency inaction judicial extinguishment distribuzione dissimulata degli utili inchiesta per sottrazione d'imposta reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018
La contribuente ha documentato, di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l.
Art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
La contribuente ha documentato, di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
La contribuente ha documentato, di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, prima parte
La contribuente ha documentato, di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/10/2018, n. 24083
Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

NZA sul ricorso iscritto al n.12308/2016 R.G. proposto da : LO BIANCO BARBARA, rappresentata e difesa dall’ Avv. Alessandro Tardiola ed el ettivamente domiciliat a in Roma, via Giuseppe Mazzini, 11, presso lo studio dell’Avv. Livia Salvini, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 11 è domiciliata ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 1400/2016 , depositata l’11 marzo 2016, udita la relazione svolta nella pubblica udienza del21 maggio 2024 da l Consigliere Rosanna Angarano; IRPEF AVVISO ACCERTAMENTOdato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Maria Rosa Dell’Erba ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio; sentiti l’Avv.Davide De Girolamo, per delega dell’Avv. Livia Salvini, per la contribuentee l’ Avv. dello Stato Alfonso Peluso per l ’Agenzia delle entrate, RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle entrate, dopo aver emesso, per l’anno 2008, avviso di accertamento nei confronti della Gymnasia Ars s.r.l. con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito al fine Ires, emetteva nei confronti della socia Barbara Lo Bianco ulteriore avviso di accertamento (T9B01Q003687) con il quale, sul presupposto della distribuzione in favore dei soci di utili extracontabili in società a ristretta base, recuperava a tassazione un maggior reddito di capitale ed accertava, altresì, maggiori redditi in ragione di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate.

2. La contribuente impugnava detto ultimo accertamento innanzi alla C.t.p. di Milano che accoglieva il ricorso. La C.t.r., pronunciandosi sull’appello dell’Ufficio, lo accoglieva parzialmente, ovvero limitatamente al reddito derivante dalla distribuzione di utili extra-contabili. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per la cassazione parziale la contribuente e l ’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. La contribuente ha documentato, di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ed ha versato la quietanza attestanteil pagamento di quanto dovuto.

2. Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

3. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).

4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della ma