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Ordinanza — n. 16506/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal with cost compensation under Civil Procedure Code Article 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16506/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The lower court had previously partially reformulated a judgment regarding legal interest start dates and confirmed an VAT refund claim. The parties agreed to withdraw the appeal in exchange for mutual compensation of all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A civil appeal is extinguished when the appellant withdraws the suit, provided the opposing party accepts and requests compensation for the entire litigation expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal cost compensation Civil Procedure Code judicial extinction mutual settlement VAT refund dispute Cassation appeal rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 391,cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4260/2017 R.G. proposto da : VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO (CCCMRZ49L09H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALIN ANDREA (PSQNDR55T15L736A) -ricorrente- contro F.LLI VESCOVO SNC DI ROBERTO VESCOVO C, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TOMMASEO PONZETTA ALESSANDRO (TMMLSN71L16L736I), BALLARIANO GIOVANNI PAOLO (BLLGNN67L31F158I) -controricorrente- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE VENEZIA n. 2710/2016 depositata il30/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. Il Tribunale di Venezia ha riformato parzialmente la decisione del giudice di Pace di Venezia del 21 febbraio 2013, solo relativamente alla decorrenza degli interessi legali, confermando la condanna al rimborso dell’IVA in favore della società F.LLI VESCOVO SNC DI ROBERTO VESCOVO C per euro 2.416,88 sulla TIA dal 2003 al 2010;

2. ricorre in cassazione VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS SPA, con un unico motivo di ricorso;

3. resiste con controricorso la società F.lli Vescovo snc di Roberto Vescovo c., chiedendo il rigetto del ricorso. Consideratoche 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 391,cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese de