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Ordinanza — n. 16502/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court extinguishes proceedings and allocates costs equally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16502/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the lower court had rejected the appeal regarding environmental hygiene fees, the appellant voluntarily relinquished the litigation rights before the final ruling. Consequently, the court ordered the extinction of the proceedings and mandated an equal sharing of all litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court must equitably allocate litigation costs between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings allocation of costs civil procedure code unified contribution obbligo di restituzione recupero di crediti detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7076/2016 R.G. proposto da : VERITAS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO (CCCMRZ49L09H501Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALIN ANDREA (PSQNDR55T15L736A) -ricorrente- contro CHIARI SILVIO -intimato- avverso SENTENZAdi TRIBUNALE VENEZIA n. 2855/2015 depositata il08/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. Il Tribunale di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello di VERITAS s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Venezia dell’11 ottobre 2013, n. 342/2023 che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’intimato per il rimborso della tariffa di igiene ambientale TIA 1 (art. 49, d. lgs. n. 22 del 1997) e Tia 2 (art. 238 d. lgs. n. 152 del 2006), per complessivi euro 550,86.

2. Ricorre in cassazione la VERITA s.p.a, con 4 motivi di ricorso;

3. Chiari Silvio è rimasto intimato. Considerato che 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in una valutazione complessiva del procedimento.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell