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Ordinanza — n. 16463/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding deductible costs for third-party client certifications under Italian tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16463/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Marco Paladini's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying tax deductions for certification costs. The lower court found that while the notary's invoices included costs paid on behalf of clients, these amounts were properly separated in the accounting records from the notary's own fees. The court ruled that such third-party costs are not deductible expenses because they represent advances to be reimbursed by clients, not actual costs incurred by the notary. Consequently, the appeal was dismissed, and the notary was ordered to pay the opposing party's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 15, para. 3, D.P.R. n. 633/1972; Costs advanced by a professional on behalf of a client and intended for reimbursement are not deductible expenses under Italian tax law.

Parole chiave

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tax deduction expenses third party costs notary fees reimbursable advances DPR 633/1972 taxable income base accounting separation deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 15, para. 3, D.P.R. n. 633/1972
“ s pese anticipate ex art. 15 DPRn.
Art. 49, D.Lgs. n. 546/1992
Art. 36, para. 1, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Art. 13, para. 1, quater, D.P.R. n. 115/1972
6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazionedell'art. 132, c .

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 958 /20 23 proposto da : PALADINIMARCO rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall’avv. Michela Pascucci (PEC: avv.michelapascucci@pec.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - c ontroricorrent e - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del le Marchen. 750 /0 4 / 22 depositata i n data 20 / 06 /20 22 ;

Oggetto: spesein nome e conto - art.15 dpr 633/72 Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 7 / 0 5 /202 4 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: -PALADINI Marco, notaio, ricorreva avverso l’avviso di accertamento n.TQ901T402275/2013 relativo al periodo d’imposta 2008, con il quale l’Ufficioprocedeva al recupero a tassazione di costi portati da fatture emesse da “visuristi”, nonché di alcuni costi portati da fatture per “cancelleriae stampati” e di costi portati da alcune “schede carburanti” .

Nelcorso della procedura di adesione il c ontribuente aveva riconosciuto fondatol’accertamento relativo al conto “ c arburanti” e, parzialmente, quellorelativo al conto “ c ancelleria e stampati”; l’Ufficio, dal canto suo, aveva riconosciuto alcuni dei costi di quest’ultimo conto, in quanto successivamenteadeguatamente documentati ; - l a vertenza sottoposta alla CTP aveva dunque riguardato i soli costi delconto “ s pese per certificazioni”, appresentati da fatture emesse nei confronti dello studio notarile da numerosi “visuristi”, fatture che risultavanocomposte da due voci distint e :

“ s pese anticipate ex art. 15 DPRn. 633/72 “ e “ d iritti e Onorari” ; -la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - con la sentenza qui impugnata, la CTR ha accolto il gravame dell’AmministrazioneFinanziaria; -ricorre a questa Corte P aladini Marco con atto affidato a tre motivi di impugnazione;lo stesso ha anche depositato memoria illustrativa delle propriedifese; -l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Consideratoche: -i l primo motivo censura il vizio di nullità della sentenza i sensi degli artt.49 d. Lgs. n. 546 del 1992 e 360 c . 1 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 36 c . 1 n. 4 d .

L gs. n. 546 del 1992 e 132 c . 1 n. 4 c.p.c., per difetto di motivazione, avendo la Commissione Tributaria Regionale Cons.Est. Roberto Succio - 3 delleMarche solo apparentemente esposto le ragioni di fatto e di diritto sucui ha fondato la decisione; -il motivo è infondato; - invero, la motivazione della CTR, congrua, si è pronunciata sui fatti di causa e, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti.

Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà edinsufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadella violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, c . 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazionedell'art. 132, c . 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenzadi “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifestaed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata(Cass. n. 23940 del 2018;

Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). In questo caso, la motivazioneesiste, risulta ampia e chiara, priva di contraddizioni; essa raggiungequindi il c.d. “minimo costituzionale” consentendo il controllo sulpercorso logico – giuridico svolto; - i l secondo motivo, ai sensi degli artt. 49 d. Lgs. n. 546 del 1992 e 360c. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 54 del d .P.R. n. 917/1986 (c.d.TUIR) e 109 c . 5 per violazione o falsa applicazione di norme di dirittoe/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, si duole Cons.Est.

Roberto Succio - 4 del fatto che la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha omesso di considerare che le fatture passive emesse dai visuristi si riferiscono,con riguardo alle spese per le certificazioni, a costi inerenti all’attività professionale del ricorrente e, come tali, deducibili dal redditodi lavoro autonomo del medesimo. La Commissione ha omesso altresì,secondo la prospettazione del ricorrente, di considerare che le speseper le certificazioni sono state sostenute dai visuristi in nome e perconto del n otaio Paladini e non dei clienti di quest’ultimo; -il motivo è infondato; - invero, la CTR ha esaminato proprio tali profili che si assumono pretermessi: essa scrive che “ … così come rappresentato dal Ricorrente, non è dubbio che la documentazione di spesa esibita dal Contribuente sia riferita in parte a spese sostenute “in nome e per conto” del cliente, in parte a costi per “diritti ed onorari”.

Non è altrettantorevocabile in dubbio che, così come esplicitamente stabilito dall’art.15 punto 3 del D.P.R. n. 633/1972, le spese sostenute in nome eper conto di terzi ( destinate ad essere rimborsate dai medesimi) non possanoessere portate in detrazione come “costi “ sostenuti : la ratio della disposizione è che , semplicemente, tali spese non sono costi, bensìsomme versate per terzi, che sovente ne anticipano l’importo, e comunquedestinate ad essere rimborsate (tanto è che, ovviamente, talirimborsi non entrano a comporre la base imponibile)”. - taliaffermazioni evidenziano l’esame adeguato di tutti i fatti oggetto delprocesso, che ha per oggetto, come ancora precisamente scrive la CTR, i soli costi del conto “Spese per certificazioni”, rappresentati da fatture emesse nei confronti dello studio notarile da numerosi “visuristi”, fatture che risultavano composte da due voci distinte:

“Spese anticipate ex art. 15 DPR n. 633/72“ e “Diritti e Onorari”. L’Ufficioaveva ritenuto non deducibili tali costi per la parte riferita alle spese anticipate; il Contribuente aveva sostenuto che si trattava, al Cons.Est. Roberto Succio - 5 contrario, di costi tutti deducibili, ivi compresa la parte riferita alle “speseanticipate”; - è allora evidente che i fatti storici sono qui stati presi in considerazione integralmente dal giudice di merito, cui spetta, in via esclusiva,il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamenteprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.

Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004); -il terzo motivo censura la sentenza gravata ai sensi degli artt. 49 d . Lgs.n. 546 del 1992 e 360 c . 1 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all’art. 15 c.1 n. 3 del d .P.R. n. 633 del 1972, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;la Commissione Tributaria Regionale delle Marche - secondo parte ricorrente - ha ritenuto erroneamente che le spese per le certificazioni delle fatture passive emesse dai visuristi si riferirebbero aiclienti del n otaio e costituirebbero spese anticipate dal ricorrente in nomee per conto degli stessi e da questi ultimi destinate ad essere rimborsateal professionista.

Essa non avrebbe però considerato che, affinchéle spese per le certificazioni possano essere riaddebitate dal Notaioal di lui cliente come spese esenti, le medesime devono essere specificatamentedocumentate e riferibili alle singole pratiche. Sostiene ilricorrente che n el caso de quo , però, tale associazione non risulta possibile, secondo il contribuente, in quanto le fatture emesse dai visuristi cumulano una molteplicità di prestazioni riferite a diverse pratiche del n otaio non identificabili singolarmente. L’unica opzione Cons.Est. Roberto Succio - 6 possibile,nel caso di specie, è dunque quella di far confluire le spese pervisure nel compenso ; -il motivo è inammissibile; -la CTR ha accertato in fatto che « non è dubbio che la documentazione dispesa esibita dal Contribuente sia riferita in parte a spese sostenute “in nome e per conto” del cliente, in parte a costi per “diritti ed onorari”»; -a fronte di ciò, essa CTR ha ritenuto che « così come esplicitamente stabilitodall’art. 15 punto 3 del D.P.R. n. 633/1972, le spese sostenute in nome e per conto di terzi (destinate ad essere rimborsate dai medesimi) non possano essere portate in detrazione come “costi “ sostenuti:la ratio della disposizione è che , semplicemente, tali spese non sono costi, bensì somme versate per terzi, che sovente ne anticipano l’importo, e comunque destinate ad essere rimborsate ( tantoè che, ovviamente, tali rimborsi non entrano a comporre la base imponibile)»; - i n altre parole, diversamente da quanto posto a base del motivo di ricorsoper cassazione , la sentenza di appello ha in realtà puntualmente accertato come il contribuente abbia tenuto autonome, indicandole separatamente nella documentazione contabile, le spese “in nome e per conto” (ivi includendo i costi per le visure) rispetto ai “diritti e onorari”.Tale suddivisione, quindi, non solo era possibile ma doveva ancheevitare la deduzione delle spese “in nome e per conto” che in quantorimborsate dai clienti non potevano rilevare ai fini impositivi – e pertanto non andavano dedotte - in quanto costi non sostenuti dal notaio, ma solo anticipati nell’interesse dei clienti e all’esito del pagamentodella prestazione professionale debitamente rimborsati al contribuente.E pertanto di tali costi doveva esser presente unicamente traccia nella documentazione contabile sia dei visuristi sia del notaio Cons.Est.

Roberto Succio - 7 contribuente, senza però che da ciò potesse derivarne alcuna conseguenzaimpositiva in capo al medesimo ; -il motivo, quindi, è in concreto diretto a contestare tale accertamento infatto e risulta quindi inammissibile; -conclusivamente, il ricorso va rigettato; -le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 4.300,00oltre a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115