Cassation court dismisses appeal as litigation subject extinguished by taxpayer's unilateral tax waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished because the taxpayer unilaterally annulled the tax claim in self-help. The Agency of Domain appealed a lower court ruling that had accepted the taxpayer's request for IMU 2015 taxes. Since the underlying dispute was resolved by the taxpayer's own action, the court ruled the case moot and dismissed the appeal without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: When the subject matter of the dispute is extinguished by the parties' conduct, the appeal is inadmissible and the judgment is declared moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1754/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI LACCO AMENO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3744/2020 depositata il15/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello dell’Agenzia,con la conferma della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente (IMU 2015,per euro 62871,00); ricorre in cassazione l’Agenzia del demanio con tre motivi di ricorso;
2. il Comune di Lacco Ameno è rimasto intimato; Considerato che 1. La ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere rappresentando che il Comune intimato aveva annullato la pretesa fiscale, in autotutela, con provvedimento del 27 dicembre 2022; la ricorrente ha chiesto anche la compensazione delle spese.
2. Deve conseguentemente dichiararsi estinto il giudizio, per cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese per l’intero giudizio. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa integralmente le spese del