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Ordinanza — n. 16433/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to transcribe the tax bill content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16433/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Antonini SRL against a tax collection order issued by the Italian Revenue Agency. The appellant argued procedural defects regarding the notice and the lack of specific reasoning in the administrative act. The court declared the appeal inadmissible because the grounds lacked specificity and failed to transcribe the exact content of the disputed tax bill as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 19 d.lgs. n. 546/1992: The cassation appeal must be specific and self-sufficient, requiring the literal transcription of the administrative act's content to allow the court to verify the alleged errors without external references.

Parole chiave

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lack of specificity transcription of act tax collection order autonomy of appeal inadmissible appeal procedural defect Cassation Court requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al difetto di motivazione della cartella».
Art. 19 d.lgs. n. 546/1992
3 c.p.c, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, anche in relazione all’art. 19 d.lgs.
Art. 366, n. 6, c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.400, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
09720140262405663 emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
3 c.p.c, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, anche in relazione all’art. 19 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28570 del 2019
Cass. n. 7455 del 2013
che impone la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti (oltre che dei contratti e accordi collettivi) sui quali il ricorso si fonda (Cass. n. 7455 del 2013; tra le tante Cass.
Cass. n. 12997 del 2020
7455 del 2013; tra le tante Cass. n. 12997 del 2020; Cass.
Cass. n. 11370 del 2020
12997 del 2020; Cass. n. 11370 del 2020), dovendosi ulteriormente precisare che “indicare specificamente un atto o documento significa anzitutto dire qual è il suo contenuto” (Cass.
Cass. n. 28184 del 2020
Cass. n. 31082 del 2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34151/2019 R.G. proposto da : ANTONINI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA, 292, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MASSIMO (CLMMSM65A11H501I) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 5400/2018 depositata il31/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. La Antonini srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma che aveva respinto il ricorso della contribuente contro cartella di pagamento n. 09720140262405663 emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973.

2. La CTR ha rilevato che la contribuente non aveva dato riscontro entro trenta giorni dall’avviso bonario, come previsto dagli artt. 36 bis e 36 ter d.P.R. n. 600/1973, cosicché legittimamente si era provveduto all’iscrizione a ruolo; ha quindi affermato che la pretesa impositiva era divenuta definitiva e la cartella era impugnabile solo per vizi propri ma quelli denunziati dalla ricorrente erano insussistenti; invero, secondo la CTR, la cartella deve essere redatta secondo modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione e richiede soltanto l’indicazione della somma da pagare e del codice di riferimento.

3. Il ricorso si fonda su tre motivi.

4. Si è costituita l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, anche in relazione all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 , in quanto l’avviso bonario non è contemplato tra gli atti impugnabili cosicché la sua mancata impugnazione non determina definitività della pretesa, tanto più che la CTR non si era pronunziata sulla eccezione di omessa notifica dell’avviso bonario, dando per acquisita l’avvenuta notifica di cui non vi era prova perché la ricevuta prodotta in primo grado non si riferiva all’avviso per cui è causa. 1.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di sp ecificit à : l’esposizione dei fatti di causa è assai carente, non consentendo di comprendere appieno l’oggetto della controversia né se fossero state sollevate questioni sui presupposti e sul merito della pretesa tributaria, oltre che sulla cartella; la doglianza resta quindi astratta e non risulta sostenuta da un interesse, non cogliendosi il pregiudizio che la contribuente avrebbe subito in conseguenza di quella affermazione della CTR, la quale ha esamina to comunque i vizi propri della cartella denunziati .

Altrettanto generica e carente di autosufficienza è la questione dell’omessa notifica dell’avviso bonario che è , comunque, inconferente e non è stata oggetto di specifica censura.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla mancata sottoscrizione della cartella » , laddove la CTR ha statuito che la sottoscrizione della cartella non sarebbe requisito essenziale dell’atto, poiché questa soluzione si pone in contrasto con l’art. 15 comma 7 d.l. n. 78/2009 che prevede la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto e prevale, in quanto norma di rango superiore, sul decreto ministeriale che stabilisce i requisiti della cartella di pagamento. 2.1.

Il motivo è infondato. 2.2. In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, lacartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. n. 31605 del 2019;

Cass. n. 25773 del 2014). 2.3. Questo orientamento non trova ostacolo ne ll’art. 15 comma 7 d.l. n. 78/2009, che prevede la “sostituzione” della firma autografa “prevista” sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle “norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali” con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati; infatti, le “norme” che disciplinano la cartella di pagamento - comprese quelle di fonte secondaria, che non sono escluse dall’ampia previsione dell’art. 15 cit. - non richiedono la firma autografa su lla cartella cosicché la disposizione invocata non rileva.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al difetto di motivazione della cartella». 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale - il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso (Cass. n. 28570 del 2019). 3.3.

Questa massima è corollario del c.d. principio di autosufficienza, rinvenibile nell'articolo 366, n. 6, c.p.c. che impone la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti (oltre che dei contratti e accordi collettivi) sui quali il ricorso si fonda (Cass. n. 7455 del 2013; tra le tante Cass. n. 12997 del 2020; Cass. n. 11370 del 2020), dovendosi ulteriormente precisare che “indicare specificamente un atto o documento significa anzitutto dire qual è il suo contenuto” (Cass. n. 28184 del 2020 in motivazione punto 2.4); in ciò il principio di autosufficienza costituisce presidio, accanto e prima ancora che della specificità dei motivi, della stessa intelligibilità del ricorso per cassazione, perché il ricorso deve mettere in grado il giudicante di rendersi conto dell'oggetto della controversia, in relazione alle esposte censure e deve dunque contenere in sé tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (tra le tante, Cass. n. 31082 del 2017).

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.400, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo