Cassation court dismisses appeal and declares matter ceased due to taxpayer's acceptance of simplified tax dispute resolution procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased after the taxpayer voluntarily joined the simplified tax dispute resolution procedure. Although the taxpayer had previously lost the tax assessment case, the court found that the underlying judgment was declared extinguished following the taxpayer's payment and failure to request further negotiation. Consequently, the court dismissed the cassation appeal and ordered the full compensation of litigation costs between the taxpayer and the collection agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. n. 119/2018; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a taxpayer voluntarily joins the simplified tax dispute resolution procedure and the underlying judgment is subsequently declared extinguished, the subject matter of the pending cassation appeal is deemed ceased.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ul ricorso iscritto al n.7634/2017 R.G. proposto da ENZO BARBERO, elettivamente domiciliat o in Roma alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 63 presso lo studio dell’avv. Gianluca Contaldi, dal quale è rappresentato e difes o unitamente all’avv. Elena Sorgente -ricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente (domicilio digitale: avvmauriziocimetti@ordineavvocativrpec.it; avvgiuseppeparente@ordineavvocativrpec.it) -controricorrente- nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 1109/1/16 depositata il 23 settembre 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 202 4 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSAE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Enzo Barbero impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo la cartella esattoriale notificatagli da Equitalia Nord s.p.a., successivamente incorporata da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., per il pagamento di tributi erariali iscritti a ruolo a titolo provvisorio in forza di sentenza non passata in giudicato resa nell’àmbito del giudizio relativo all’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2002.
2. La Commissione adìta respingeva il ricorso del contribuente.
3. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale, con sentenza n. 1109/1/16 del 23 settembre 2016,respingeva l’appello proposto dalla parte privata soccombente.
4. Contro tale sentenza il Barbero ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi così rubricati: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 co. 2 n. 4 e 61 dlgs 546/92, dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc, 118 disposizioni di attuazione cpc, 111 co. 6 Cost. per motivazione apparente, 112 cpc per vizio di extrapetizione nel quadro dell’art. 360 n. 4 c.p.c. ; (2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc per vizio di extrapetizione nel quadro dell’art. 360 n. 4 cpc ; (3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 7 e 10 L. 212/00, 24 Cost., nel quadro dell’art. 360 n. 3 .
5. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di c onsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
7. In prossimità dell’adunanza camerale, il Barbero ha depositato memoria illustrativa contenente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rendendo noto: (1)di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, con riferimento alla controversia tributaria, pendente innanzi a questa Corte, avente ad oggetto l’avviso di accertamento posto a base dell’impugnata cartella esattoriale; ( 2)che il predetto giudizio è stato dichiarato estinto con decreto presidenziale del 27 luglio 2021, depositato il 4 ottobre 2021; (3)che la Direzione Provinciale di Cuneo dell’Agenzia delle Entrate ha nel frattempo provveduto allo sgravio del ruolo.
8. In accoglimento dell’istanza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
9. Dall’esame della documentazione allegata alla predetta memoria emerge, infatti: (a)che, nelle more del presente giudizio, l’odierno ricorrente ha aderito, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, alla definizione agevolata della controversia tributaria, pendente innanzi a questa Corte, relativa all’avviso di accertamento posto a base della cartella di pagamento qui impugnata; (b)che, avendo egli provveduto, nel previsto termine del 31 maggio 2019, al pagamento degli importi dovuti per la definizione e non essendo stata presentata entro il 31 dicembre 2020 istanza di trattazionead opera della parte interessata, il suddetto processo è stato dichiarato estinto con decreto del Presidente emesso in data 27 luglio 2021, depositato il 4 ottobre 2021; (c)che, a sèguito di ciò, la Direzione Provinciale di Cuneo dell’Agenzia delle Entrante ha disposto l’integrale sgravio del ruolo portato dalla cartella emessa nei confronti del Barbero.
10. Essendo, quindi, venuto meno il titolo legittimante l’iscrizione a ruolo del credito tributario fatto valere dall’Amministrazione Finanziaria, la materia del contendere deve intendersi cessata.
11. Le spese di lite vanno interamente compensate nei rapporti fra il Barbero ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024, Cass. n. 10198/2018).
12. Nulla, invece, va statuito in ordine alle dette spese nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate, non avendo essa svolto attività difensiva nel presente grado di giudizio.
13. Non deve essere resa nei confronti del ricorrente l ’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la richiamata disposizione normativa, per il suo carattere eccezionale elato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità nei rapporti fra il ricorrente e la controricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di c