Court suspends tax collection case due to client's formal adoption of the 2022 debt relief payment plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax collection proceedings against Comar S.R.L. pending the end of a specific payment plan. The taxpayer had formally adopted the 'rottamazione quater' scheme under Law 197/2022, agreeing to pay the disputed taxes in eighteen installments extending until late 2027. Relying on Article 236 of the same law, the court ordered the suspension of the judgment to allow the taxpayer to complete this legally mandated payment schedule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 235, L. n. 197 del 2022: Judgments concerning debts included in a formal declaration of adherence to the simplified debt definition scheme are suspended by the judge pending the payment of the due amounts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RLOCUTORIA sul ricorsoiscritto al n. 9917 /20 17 R.G. proposto da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente (domicilio digitale: avvmauriziocimetti@ordineavvocativrpec.it; avvgiuseppeparente@ordineavvocativrpec.it) -ricorrente- contro COMAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via Paolo Emilio n. 34 presso lo studio dell’avv. Quirino D’Angelo, rappresentata e difesa dall’avv.
Giovanni Di Bartolomeo -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO n. 932/01/2016 depositata il 14 ottobre 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 202 4 dal Consigliere Danilo CHIECA rilevato che: -Equitalia Centro s.p.a., successivamente incorporata da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., notificava alla Comar s.r.l. , quale responsabile in solido con la ICG s.r.l., tre distinte cartelle esattoriali per il pagamento delle imposte relative a un’operazione dicessione di ramo d’azienda intercorsa fra le predette società; -avverso gli atti esattivi in questione la Comar s.r.l. proponeva tre autonomi ricorsi, che, previa riunione, venivano respinti dall’adìta Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila; -la decisione veniva successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, la quale, con sentenza n. 932/01/2016 del 14 ottobre 2016, accoglieva l’appello della contribuente, annullando le cartelle di pagamento impugnate; -contro quest’ultima sentenza Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base didue motivi; -la Comar s.r.l. ha resistito con controricorso; -il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; -nel termine di cui al comma 1, secondo periodo, del predetto articolo il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso; -in data 22 marzo 2024 la controricorrente ha depositato istanza di sospensione del presente giudizio fino al 31 dicembre 2027, deducendo e documentando: (a)di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell’art. 1, comm a 235 , della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater ), anche con riguard o al le tre cartelle esattoriali oggetto d el presente giudizio, scegliendo di effettuare il pagamento delle somme dovute nel numero di diciotto rate, l’ultima delle quali scadente il 30 novembre 2027; (b)di aver provveduto al versamento delle prime tre rate, scadute il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e il 28 febbraio 2024, in conformità al piano di dilazione inviatole dall’agente della riscossione unitamente alla comunicazione dell’ammontare complessivodelle somme dovute per la definizione; considerato che: -ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della citata L. n. 197 del 2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sono sospesi dal giudice, nelle more del pagamento delle somme dovute, dietro presentazione di copia della detta dichiarazione;
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo per un’udienza successiva al 30 novembre 2027. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprem