Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law upon listing in registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agency's request to terminate proceedings based on a new legislative provision. The lower court had listed the case in a specific registry to signal its regular conclusion under the updated law, noting the absence of any formal objection. Consequently, the higher court upheld the automatic termination, ruling that the procedural steps mandated by the new statute rendered the dispute legally concluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a tax dispute in the designated registry for the reduction of litigation times automatically extinguishes the proceedings, unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2672/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro DI CAPRIO PIETRO, nella qualità di legale rappresentante della DI CAPRIO SRL, rappresentato e difeso dagli Avv. RINALDI GIUSEPPE e SAGLIOCCO ALFREDO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 9544/23/2015, depositata il 03/11/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO