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Ordinanza — n. 16408/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding territorial jurisdiction and procedural omissions in tax assessment. The court rejects the taxpayer's claims. The court upholds the lower court's decision on jurisdiction and procedural omissions. The court rejects the taxpayer's claims regarding jurisdiction and procedural omissions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16408/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Ciro Esposito's appeal against the Regional Tax Commission's decision upholding the tax agency's assessment. Esposito argued the assessing office lacked territorial jurisdiction due to a clerical error in his address and that the tax authority failed to investigate his business records. The court rejected the jurisdictional claim as the tax office was competent and found the new argument regarding business record investigation inadmissible because it was not raised in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 31 comma 2 DPR 600/1973; Art. 58 DPR 600/1973; Art. 10 L. 212/2000; Art. 360 c.p.c. n. 3: The tax authority's assessment is valid if the territorial office was competent, and new procedural defects not raised in the first instance are inadmissible in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax jurisdiction territorial competence procedural omissions tax assessment cassation appeal tax administration admissibility ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 31 comma 2 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Art. 58 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
600, nonché dell’art. 10 della l.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
212, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 39 comma 1 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, del d.P.R.
Art. 54 DPR 26 ottobre 1972, n. 633
600, dell’art. 54 del d.P.R.
Art. 2697 cod. civ.
633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 346 cod. proc. civ.
Art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228
600, nonché dell’art. 10 della l.
Art. 13 comma 4 TUI DPR 30 maggio 2002, n. 115
228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 7940 del 21/03/2019
Cass. n. 7702 del 27/03/2013
7940 del 21/03/2019; con specifico riferimento al processo tributario si vedano Cass. n. 7702 del 27/03/2013; Cass.
Cass. n. 14534 del 06/06/2018
7702 del 27/03/2013; Cass. n. 14534 del 06/06/2018; Cass.
Cass. n. 20315 del 15/07/2021
14534 del 06/06/2018; Cass. n. 20315 del 15/07/2021).
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5078/2015 R.G. proposto da: ESPOSITO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTELLO 20, presso lo studio dell’avvocato STANZIONE DIEGO (STNDGI75D04H501F),rappresentato e difeso dagli avvocati PERONE FRANCESCO (PRNFNC72M06C495W) e D'AMICO GIUSEPPE (DMCGPP71S12H703L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 6708/34/14depositata il 02/07/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 6708/34/14 del 02/07/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 95/07/13 della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Ciro Esposito, esercente l’attività commerciale di vendita al dettaglio di materiale per ottica e strumenti di precisione, avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2006. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso sulla base di un accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi, fondato essenzialmente sull’indicazione di una percentuale di ricarico superiore a quella indicata dal contribuente. 1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che:

a) l’accertamento era stato legittimamente compiuto dall’Ufficio di Benevento dell’Agenzia delle entrate, risiedendo il contribuente in Montesarchio;

b) l’accertamento della percentuale media di ricarico era stato correttamente effettuato dall’Ufficio e il contribuente non aveva depositato documentazione idonea a smentirlo.

2. Avverso la sentenza di appello Ciro Esposito proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Ciro Esposito deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 31, secondo comma, e 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso da un ufficio territorialmente incompetente. 1.1. La tesi del ricorrente è la seguente:

a) Ciro Esposito non avrebbe mai cambiato il proprio domicilio fiscale che sarebbe sempre stato in Rotondi (Avellino);

b) il mero errore materiale contenuto nella dichiarazione dei redditi, laddove è stata indicata la residenza in Montesarchio (BN), non sarebbe idoneo a comportare il mutamento della disciplina positiva, che radica la competenza territoriale dell’Ufficio procedente con riferimento al domicilio fiscale del contribuente;

c) nel pieno rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione, il contribuente avrebbe tempestivamente avvisato l’Ufficio di Benevento della propria incompetenza territoriale con l’atto di autotutela del 04/02/2011, notificato, pertanto, in data antecedente alla proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento. 1.2. Il motivo èinfondato. 1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a radicare la competenza territoriale dell’Ufficio procedente è senz’altro il domicilio fiscale del contribuente indicato nella dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, il contribuente che abbia indicato un domicilio fiscale erroneo non può sfruttare l’eventuale errore in cui è incorsa l’Amministrazione finanziaria al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'Ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato (Cass. n. 4412 del 20/02/2020; Cass. n. 11170 del 10/05/2013), sicché ai fini della competenza per territorio rileva anche il domicilio fiscale indicato erroneamente con la dichiarazione (Cass. n. 24292 del 04/10/2018). 1.4.

Orbene, il giudice di appello ha ricostruito i fatti nel modo che segue:

i) Ciro Esposito ha il domicilio fiscale in Rotondi; ii ) nel frontespizio della dichiarazione dei redditi viene, invece, indicata la residenza anagrafica in Montesarchio; iii) il domicilio fiscale deve sempre coincidere con la residenza anagrafica, salva specifica autorizzazione di AE, in ipotesi mancante; iv ) la competenza territoriale si è correttamente radicata in Benevento in ragione delle indicazioni fornite nella dichiarazione dei redditi dallo stesso contribuente (trasferimento della residenza anagrafica e, quindi del domicilio fiscale, a Montesarchio). 1.5.

Sebbene la fattispecie oggetto della presente controversia sia differente rispetto a quella esaminata dalla giurisprudenza richiamata (la dichiarazione erronea del richiedente non riguarda il domicilio fiscale, ma il luogo di residenza), il principio di diritto applicabile è il medesimo: il ricorrente non può trarre vantaggio da un suo errore (l’erronea indicazione del luogo di residenza in Montesarchio contenuto nella dichiarazione dei redditi), che ha determinato il conseguente errore dell’Amministrazione finanziaria, posto che, per le perone fisiche, il luogo di residenza coincide con il domicilio fiscale. 1.6.

Né è possibile in questa sede mettere in discussione la riconoscibilità dell’errore da parte dell’Ufficio, posto che tale circostanza implica il compimento di una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità. 1.7. Ritiene, pertanto, questa Corte che il ragionamento compiuto dalla CTR è logico, ragionevole e conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sicché va confermato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR indagato la sussistenza dei presupposti per procedere alla ricostruzione analitico-induttiva del reddito del contribuente. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art.343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado» (ex multis, Cass.

S.U. n. 7940 del 21/03/2019; con specifico riferimento al processo tributario si vedano Cass. n. 7702 del 27/03/2013; Cass. n. 14534 del 06/06/2018; Cass. n. 20315 del 15/07/2021). 2.2. Nel caso di specie, Ciro Esposito non ha svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di secondo grado, come confermato con il ricorso introduttivo, sicché non ha riproposto le censure di merito legittimamente ritenute assorbite dal primo giudice, tra cui anche quellaoggi formulata e concernente la contestata inattendibilità della contabilità della sua ditta.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 5.811,00. 3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro2.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorren