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Ordinanza — n. 16405/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal with agreement on cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16405/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Both parties agreed to this withdrawal and requested the mutual compensation of all litigation expenses incurred. Consequently, the court ordered the termination of the proceedings and the equal sharing of costs between Veritas SPA and Gion Massimo.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A civil judgment is extinguished when the appellant withdraws the appeal with the respondent's consent, triggering a mandatory order for the mutual compensation of all procedural expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal mutual cost compensation extinguishment of proceedings civil procedure code unified contribution waiver credito contestato violazione dell'obbligo di mantenimento responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7075/2016 R.G. proposto da : VERITAS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO (CCCMRZ49L09H501Q) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALIN ANDREA (PSQNDR55T15L736A) -ricorrente- contro GION MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO (MSSMRA46H06H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORNELIO ENRICO (CRNNRC46L01L736A) -controricorrente- avverso SENTENZA d el TRIBUNALE VENEZIA n. 2859/2015 depositata il08/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi (Veritas s.p.a.) ha proposto ricorso in cassazione avverso la decisione del Tribunale di Venezia indicata in epigrafe;

2. Gion Massimo resiste con controricorso. Considerato che 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’i