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Ordinanza — n. 16335/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal regarding energy renovation deductions for leased properties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16335/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that granted tax deductions for energy renovations on leased properties. The agency argued that such benefits apply only to assets owned and used by the taxpayer, excluding leased real estate. The court upheld the lower decision, citing established precedent that the legislative intent was to incentivize national energy efficiency across the entire property market without distinguishing between ownership regimes.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006; The tax deduction for energy renovation interventions applies to expenses incurred by business entities on buildings leased to third parties, as the legislative purpose is to promote general national energy efficiency without restricting benefits based on asset ownership status.

Parole chiave

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energy renovation tax deduction leased property tax benefits Revenue Agency tax appeal energy efficiency incentive Cassazione civil procedure tax deduction eligibility real estate ownership regime esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006
Ed infatti, questa Corte è già intervenuta sul tema, con orientamento cui merita qui dare continuità, sancendo che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 18915/2019
Cass. V, n. 18915/2019; n.
Cass. V, n. 29163/2019
Cass. VI-5, n. 29426/2021
29163/2019; in linea Cass. VI-5, n. 29426/2021; n.
Cass. VI-5, n. 30753/2021
Cass. V, n. 10126/2022
30753/2021; Cass. V, n. 10126/2022).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24412/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SACI INDUSTRIE S .p.A., subentrata nei rapporti tributari alla SACIMM S.r.l., per effetto dell’atto di scissione del 25.2.2016, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEL CIRCO MASSIMO, 9, presso lo studio dell’avvocato Francesco Innocenti (NNCFNC71H04C745P) rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Mattei (MTTMRA63R29D142C), in virtù di procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Umbria n. 183/2016 depositata il19/04/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA A seguito di un controllo ex articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 sul Modello Unico presentato dalla società contribuente per l'anno d'imposta 2009, alla soc. SACIMM s.r.l., esercente l'attività di locazione, sub locazione e vendita immobiliare, l’Ufficio recuperava a tassazione maggior IRES per l'importo complessivo di €.12.000,00, quale disconoscimento delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, relative a spese sostenute dalla società su immobili propri, ma diversi da quello usato per la propria sede legale.

In disparte altri rilievi che non riguardano il prosieguo dell'odierna controversia, questo era infatti l'argomento ostativo al riconoscimento della detrazione in esame. La società contribuente adiva il giudice di prossimità, avversando la ricevuta cartella esattoriale, trovando apprezzamento delle proprie ragioni, con conferma anche in grado di appello. Donde ricorre per Cassazione l'Ufficio, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso.

Con l'unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 344, della legge numero 296 del 2006. In buona sostanza, il Patrono erariale afferma che l'agevolazione fiscale prevista nella citata disposizione normativa e relativa alla realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici può essere ottenuta solo con riguardo agli investimenti effettuati sui beni strumentali in uso della stessa parte contribuente, con esclusione dei cosiddetti beni merce e, segnatamente, degli immobili concessi in locazione a terzi.

In altri termini, secondo l’Ufficio, l'agevolazione in oggetto è limitata solo alle spese per i lavori di miglioramento su beni in proprietà ed in utilizzo del titolare di redditi di impresa, anche società, che li esegua. Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, questa Corte è già intervenuta sul tema, con orientamento cui merita qui dare continuità, sancendo che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta (cfr.

Cass. V, n. 18915/2019; n. 29163/2019; in linea Cass. VI-5, n. 29426/2021; n. 30753/2021; Cass. V, n. 10126/2022). Detto in termini diversi, trattasi di agevolazione tesa a favorire una generalizzata riqualificazione del patrimonio immobiliare, con beneficio indiretto all’economia nazionale per il maggior valore dei beni, oggetto di scambio o utilizzo. Tale impostazione non può subire distinzioni in ragione del diverso regime con cui i beni sono allibrati in capo al titolare, persona fisica o giuridica che sia, né diversa a diversa conclusione autorizza l’esegesi del testo normativo.

A tale principio si è uniformata la sentenza in scrutinio che va esente da ogni censura. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte contribuente che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre ad €.200,00 per esb