Court dismisses appeal as litigation ended via simplified procedure, exempting parties from double unified contribution fee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the underlying dispute was resolved through a simplified settlement procedure. Both parties submitted documentation proving the payment of the remaining debt, and the tax authority confirmed the regularity of this simplified resolution. Consequently, the court found no grounds to impose the double unified contribution fee, which applies only to rejected or inadmissible appeals, leading to the extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, 7 D.L. 119/2018; Art. 10, D.P.R. 632/1972: When a tax dispute is resolved via a simplified procedure with full payment, the double unified contribution fee is not applicable as the measure is strictly punitive for rejected appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29871/2018 R.G. proposto da : CIARCIA' MOIRA, quale titolare della ditta individuale Leon Infortunistica di Ciarcià Moira, e LUPO NUNZIATA, in proprio quale socia e nella qualità di legale rappresentante della Leon S..r.l., rappresentante e difese dall’avvocato Daniele Drago, (DRGDNL67E09M088J), che l e rappresenta e difende , con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: daniele.drago@avvragusa.legalmail.it -ricorrenti- contro AGENZIA DELL ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.
TRIB. REG. della SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA,n. 1356/2018 depositata i l 26/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. CONSIDERATO Che nelle more del giudizio le parti contribuent i ha nno dichiarato di aver definito la lite, beneficiando della procedura in forma agevolata, allegando altresì documentazione a suffragio del pagamento del residuo dovuto; Che la stessa parte pubblica ha attestato la regolarità della definizione agevolata della lite ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018;
Chein ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420);
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere. Spese a carico delle parti chele hanno anti