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Ordinanza — n. 16316/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to notify withdrawal, resulting in taxpayer winning costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16316/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the withdrawal was not properly notified to the taxpayer. Although the agency requested cost compensation based on a circular regarding surface rights, the procedural defect of non-notification rendered the appeal void. Consequently, the Court ruled the appeal inadmissible and ordered the agency to pay the taxpayer's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 390 cod. proc. civ. ratione temporis: A unilateral withdrawal from a cassation appeal is inadmissible if not notified to the opposing party, resulting in the extinction of the process only upon notification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unilateral withdrawal notification procedural defect extinction tax litigation costs surface rights taxation rinuncia all'espropriazione deduzione fiscale delle spese d'acquisizione riscatto della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Rosanna Angarano 3 contribuente secondo quanto previsto da ll’art. 390 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1- quater , d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Rosanna Angarano 3 contribuente secondo quanto previsto da ll’art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/07/2019, n. 13923
Cass. 2014, n. 15333
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6623/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui ufficiin Roma, vi a dei Portoghesi, 12, è domiciliataex lege –ricorrente – Contro PIETROLEONARDO PASQUALE, rappresentato e difeso dagli Avv. Renato De Lorenzoe Paolo Scannavino ed elettivamente domiciliato in Roma, via Mangili, 29, presso lo studio dell’Avv. Ferruccio de Lorenzo, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO, n. 1223 / 201 6 , depositata il 20/12/2016;

IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di Pasquale Pietroleonardo,che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che, a propria volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2011, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito percepito a seguito della cessione del diritto di superficie su terreno di proprietà per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

L’Ufficio riteneva che il compenso fosse tassabile quale reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett, l) t.u.i.r. atteso che la proprietà dei terreni era stata acquistata in virtù di successione ereditaria.

2. La difesa erarialein data 28 giugno 2019 ha depositato istanza di rinuncia al giudizio,chiedendo la compensazione delle spese di lite, dando atto della «direttiva di abbandono» n. 28 del 27 giugno 2018 relativa al contezioso avente ad oggetto il trattamento fiscale dei corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie da parte di soggetti non esercenti l’attività di impresa, alla luce delle indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018.

3. Il contribuente ha depositato memoria ed ha insistito per il rigetto del ricorso, evidenziando che la circolare citata confermava le ragioni del contribuente ed insisteva per la condanna alle spese. Considerato che:

1. Deve rilevarsi che la difesa erariale ha depositato in data 28 giugno 2019 “istanza di rinuncia e cessazione della materia del contendere” non provvedendo, tuttavia, a notificare la stessa al Cons. est. Rosanna Angarano 3 contribuente secondo quanto previsto da ll’art. 390 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile. Questa Corte ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se nonnotificata alla controparte costituita; tuttavia, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso(Cass. 22/072019, n. 13923). 2.Quanto alle spese di lite, l ’infondatezza del ricorso è confermata da quanto affermato nella ridetta circolare la quale, a propria volta, prendeva atto di quanto statuito da questa Corte già con sentenza n. 15333 del 2014, precedente alla proposizione del ricorso; non si ravvisano, pertanto, i presupposti per la co mpensazione sollecitata dalla difesa erariale.

3. Stante il tenore della pronunzia , ed essendo la ricorrente Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato non ci sono i presupposti per imporre il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoper sopravvenuto difetto di interesse; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore del contribuente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi, oltre il 15 per cento per rimborso forfetario spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Renato De Lorenz