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Ordinanza — n. 16315/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court rejects Revenue Agency appeal, allowing energy renovation deduction for landlords renting properties to third parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16315/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Revenue Agency appealed a lower court decision denying a tax deduction for energy renovation expenses incurred by a company on properties it rented to third parties. The Agency argued that such benefits apply only to assets used directly by the taxpayer, excluding leased real estate. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the legislative intent to promote national energy efficiency requires the deduction to apply broadly to all taxpayers performing the work, regardless of the asset's ownership or usage status.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006; The tax deduction for energy renovation expenses applies to all taxpayers performing the work on leased properties, as the legislative purpose of promoting general national energy efficiency precludes distinctions based on asset usage.

Parole chiave

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energy renovation deduction tax benefit for landlords leased property expenses Art. 1 comma 344 legislative intent tax appeal dismissal energy efficiency incentive deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006
Ed infatti, questa Corte è già intervenuta sul tema, con orientamento cui merita qui dare continuità, sancendo che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 18915/2019
Cass. V, n. 18915/2019; n.
Cass. V, n. 29163/2019
Cass. VI-5, n. 29426/2021
29163/2019; in linea Cass. VI-5, n. 29426/2021; n.
Cass. VI-5, n. 30753/2021
Cass. V, n. 10126/2022
30753/2021; Cass. V, n. 10126/2022).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3986/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLETTA CARAVASSO FRANCO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Emilia - Romagna n. 1892/2016depositata il 08/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA A seguito di un controllo ex articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 sul Modello Unico presentato dalla società contribuente FIM s.a.s. di Falletta Caravasso Bruno C., per l'anno d'imposta 2007, esercente l'attività di locazione, sub locazione e vendita immobiliare, l’Ufficio recuperava a tassazione maggior IRES che si traduceva per trasparenza in capo al sig.

Falletta Caravasso Franco, quale socio accomandante della predetta società, chiamato a rispondere pro quota nella sua partecipazione nella società (47,5%) e per la percentuale del 55% della spesa ad essa società riferibile, tale essendo la detrazione lucrata dalla parte privata, quantificata dall’Ufficio stesso in €.3.589,00, quale disconoscimento delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, relative a spese sostenute dalla società su immobili propri, ma diversi da quello usato per la propria sede legale, anzi, costituito da più unità immobiliari.

In disparte altri rilievi che non riguardano il prosieguo dell'odierna controversia, questo era infatti l'argomento ostativo al riconoscimento della detrazione in esame: trattarsi di immobile nella disponibilità di terzi. Il socio Falletta Caravasso Franco adiva il giudice di prossimità, avversando la ricevuta cartella esattoriale, trovando apprezzamento delle proprie ragioni, con conferma anche in grado di appello. Donde ricorre per Cassazione l'Ufficio, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, mentre rimane intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso.

Con l'unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 344, della legge numero 296 del 2006. In buona sostanza, il Patrono erariale afferma che l'agevolazione fiscale prevista nella citata disposizione normativa e relativa alla realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici può essere ottenuta solo con riguardo agli investimenti effettuati sui beni strumentali in uso della stessa parte contribuente, con esclusione dei cosiddetti beni merce e, segnatamente, degli immobili concessi in locazione a terzi.

In altri termini, secondo l’Ufficio, l'agevolazione in oggetto è limitata solo alle spese per i lavori di miglioramento su beni in proprietà ed in utilizzo del titolare di redditi di impresa, anche società, che li esegua. Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, questa Corte è già intervenuta sul tema, con orientamento cui merita qui dare continuità, sancendo che il beneficio fiscale, di cui all'art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un'agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta (cfr.

Cass. V, n. 18915/2019; n. 29163/2019; in linea Cass. VI-5, n. 29426/2021; n. 30753/2021; Cass. V, n. 10126/2022). Detto in termini diversi, trattasi di agevolazione tesa a favorire una generalizzata riqualificazione del patrimonio immobiliare, con beneficio indiretto all’economia nazionale per il maggior valore dei beni, oggetto di scambio o utilizzo. Tale impostazione non può subire distinzioni in ragione del diverso regime con cui i beni sono allibrati in capo al titolare, persona fisica o giuridica che sia, né diversa a diversa conclusione autorizza l’esegesi del testo normativo.

A tale principio si è uniformata la sentenza in scrutinio che va esente da ogni censura. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.