Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary acceptance of simplified tax dispute resolution procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily joined the simplified procedure for resolving pending tax disputes. Although the taxpayer argued errors in the regional tribunal's assessment regarding income calculation and spousal liability, she had already formally accepted the streamlined resolution process. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated by her own action under the new tax law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022; When a taxpayer voluntarily accepts the simplified procedure for resolving pending tax disputes, the ongoing litigation is extinguished by intervention, barring further appeals on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28568/2014 R.G. proposto da: PICONE ELEONORA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Tommaso De Fusco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Sellaro in Roma, Via Tiburtina n. 352. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 394/23/2013, depositata in data 7 novembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. L'Agenzia delle entrate notificava a Eleonora Picone l'avviso d'accertamento con cui, relativamente all'anno 2000, rideterminava il reddito con metodo sintetico; l'accertamento trovava causa nel riscontro dell'acquisto di una unità immobiliare, avvenuta con atto del 2004 al corrispettivo di € 387.340,00. Avv. Acc. IRPEF2. La contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 472/18/2010, accoglieva in parte le ragioni, riducendo l'imponibile.
3. Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, appellavano la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che con la sentenza n. 394/23/2013 depositata in data 7 novembre 2013 rigettava entrambe le impugnazioni.
4. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato un “atto di costituzione” al solo dichiarato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2024. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione al D.M. 10 settembre 1992 (redditometro); violazione dell’art. 2729 cod. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato che l’accertamento doveva, al più, condursi nei confronti del coniuge della ricorrente e che il riconosciuto contributo economico dei parenti della stessa doveva far venire meno l’accertamento, nonché il fatto che la ricorrente aveva utilizzato fondi accumulati negli anni precedenti. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione al D.M. 10 settembre 1992 (redditometro); violazione dell’art. 113 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Rideterminazione del reddito in € 74.590,00» il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non adeguatamente considerato come il maggior reddito determinato dall’ufficio venisse giustificato da redditi soggetti a ritenuta alla fonte, cioè da disinvestimenti di fondi accumulati negli anni precedenti. 1.3.
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivo giudicato fra le parti – giurisprudenza specifica tra le parti» il contribuente invita questa Corte a considerare come nelle more della proposizione del ricorso siano passate in giudicato sentenze della C.t.r. della Campania che hanno annullato gli accertamenti, relativi a diverse annualità, resi sul medesimo presupposto, producendo gli effetti di cui all’art. 2909 cod. civ.
2. Va premesso che, in data 5 ottobre 2023, la contribuente depositava istanza di estinzione del giudizio attraverso la quale faceva seguito ad altra nota con la quale comunicava formalmente di aver aderito, con domanda depositata telematicamente in data 2 ottobre 2023, alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022; chiariva di aver proceduto all’estinzione di tutte le pendenze eventualmente esistenti con l’erario. Orbene, vista la documentazione depositata che attesta quanto dichiarato, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Cort