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Ordinanza — n. 16297/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to case extinction via simplified settlement procedure under new tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16297/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily entered a simplified settlement procedure and paid the assessed amount. Although the taxpayer argued for cassation based on errors in applying income tax laws regarding property acquisition and spousal liability, the court prioritized the procedural resolution. The decision rests on the taxpayer's formal adherence to the new tax law's settlement mechanism, which terminated the litigation regardless of the substantive merits of the arguments.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 186 a 202 della Legge 29 dicembre 2022; The filing of a request for simplified settlement and the subsequent payment of the assessed amount extinguish the tax litigation, precluding further appeals on substantive grounds.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction income tax assessment voluntary payment Cassation Court decision inchiesta per sottrazione d'imposta computo del reddito reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 186 a 202 della Legge 29 dicembre 2022
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 in relazione al D.M.
art. 2909 cod. civ
della Campania che hanno annullato gli accertamenti, relativi a diverse annualità, resi sul medesimo presupposto, producendo gli effetti di cui all’art. 2909 cod. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 03259/2013 R.G. proposto da: PICONE ELEONORA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Tommaso De Fusco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Maria De Fusco in Roma, Via Pietro Belon n. 141. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 171/45/2012, depositata in data 21 giugno 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate notificava a Eleonora Picone l'avviso d'accertamento con cui, relativamente all'anno 1999, rideterminava il reddito con metodo sintetico; l'accertamento trovava causa nel Avv. Acc. IRPEFriscontro dell'acquisto di una unità immobiliare, avvenuta con atto del 2004 al corrispettivo di € 387.340,00.

2. La contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 226/18/2010 accoglieva in parte le ragioni, riducendo l'imponibile.

3. Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, appellavano la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che con la sentenza n. 171/45/2012 depositata in data 21 giugno 2012, rigettava entrambe le impugnazioni.

4. Avverso la sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2024. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Omessa motivazione circa un fatto decisivo (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la legittimità dell’avviso impugnato nonostante esso facesse riferimento all’anno d’imposta 1999, il quale è antecedente ai quattro anni precedenti a quello in cui si è sostenuta la spesa (2004). 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 in relazione al D.M. 10 settembre 1992 (redditometro). Parzialmente omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha adeguatamente considerato che l’accertamento doveva, al più, condursi nei confronti del coniuge della ricorrente e che il riconosciuto contributo economico dei parenti della stessa doveva far venire meno l’accertamento. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 in relazione al D.M. 10 settembre 1992 (redditometro); Omessa motivazione (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)» il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato l’avviso di accertamento di cui è causa, nonostante l’ufficio avesse utilizzato un solo elemento indicatore di spesa per determinare sinteticamente il maggior reddito. 1.4.

Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Motivo giudicato fra le parti» il contribuente invita questa Corte a considerare come nelle more della proposizione del ricorso siano passate in giudicato sentenze della C.t.r. della Campania che hanno annullato gli accertamenti, relativi a diverse annualità, resi sul medesimo presupposto, producendo gli effetti di cui all’art. 2909 cod. civ.

2. Va premesso che, in data 5 ottobre 2023, la contribuente depositava istanza di estinzione del giudizio con la quale faceva seguito ad altra nota attraverso la quale comunicava formalmente di aver aderito, con domanda depositata telematicamente in data 28 ottobre 2023, alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022; chiariva di aver proceduto al pagamento dell’importo stabilito dall’erario (€ 6.688,14) in unica soluzione. Orbene, vista la documentazione depositata che attesta quanto illustrato, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 1