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Sentenza — n. 16272/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court quashes appeal for failing to recognize branch transfer as tax evasion scheme under Art. 37 bis DPR 600/1973.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16272/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision regarding Engie Servizi s.p.a. and the Italian Revenue Agency. The lower court had rejected the claim that a branch transfer constituted tax evasion, but the Supreme Court found this reasoning legally flawed. The court ruled that the appeal was admissible because the lower judge incorrectly failed to apply Article 37 bis of the Tax Code, which explicitly lists branch transfers as potential evasion schemes, and ordered the case remanded for a new factual assessment of the transaction's elusiveness.

Regesto Legislator

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Art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973; The transfer of a business branch constitutes a tax evasion scheme under the law, and the appellate court must independently assess the concrete elusiveness of the transaction rather than dismissing it based on a lack of proof regarding the liquidation of the transferring company.

Parole chiave

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tax evasion schemes branch transfer DPR 600/1973 tax avoidance remand for retrial corporate restructuring tax liability risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nell’escludere la cessione d’azienda dal novero delle fattispecie tipicamente elusive previste dall’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis(successivamente abrogato dall’art.
Art. 41, comma 1, Cost.
art. 378 c.p
La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
art. 327 c.p
La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata in data 15/12/2016ed il ricorso per cassazione è stato notificato alla società in data 14/12/2017: il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.
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Testo completo

ente SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 98 / 20 1 8 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Engie Servizi s. p . a . , rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale in calce al contro ricorso, da ll’Avv. Decio Nicola Mattei , Ric. n. 98/2018sez. T – ud. 9 maggio 2024 est. Napolitano A. elettivamente domiciliatain Roma alla via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli Partners; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8524/2016 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Roma , depositata in data 15 / 12 /20 1 6 , non notificata; udita la relazione della causa svolta daldott.

Angelo Napolitano nella pubblica udienza del9 maggio 202 4 ; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio Troncone, che ha chiestol’accoglimento del ricorso ; udito l’Avvocato dello Stato Eva Ferretti per la l’Agenzia delle Entrate e l’AvvocatoLuciano Bonito Oliva, per delega dell’Avv. Decio Nicola Mattei, per la società controricorrente; Fatto Con due avvisi di accertamento del 2012 con riferimento all’anno d’imposta 2007, emess i nei confronti della società Engie Servizi s.p.a. (già Cofely Italia s.p.a. e, prima, Cofathec Servizi s.p.a., d’ora in poi anche “Servizi” o “la società” o “la contribuente” ) , l’Agenzia delle Entrate riconsiderò, ai fini delle imposte dirette, una serie di vicende poste in essere nell’ambito della riorganizzazione del gruppo Cofely.

In particolare, Cofely Italia s.p.a.(già Cofathec Servizi s.p.a., d’ora in poi “Servizi”) deteneva l’intero capitale sociale di Progetti ; Progetti, a sua volta, deteneva l’intero capitale sociale di Cofathec Prasi s.p.a. (d’ora in avanti, anche “Prasi”). Come risulta dall’avviso di accertamento, nel 2000, in forza della convenzione conclusa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali (d’ora in avanti, anche il “Mibac”), è stata affidata alla associazione temporanea di imprese (“ATI”), composta da Progetti Ric. n. 98/2018sez.

T – ud. 9 maggio 2024 est. Napolitano A. quale mandataria, Prasi e Ales s.p.a. (quest’ultima società partecipata dal Ministero), la realizzazione del “Progetto per la Sicurezza e tutela del Patrimonio culturale”, della durata di 60 mesi. Successivamente, la Progetti firmòcon il Ministero dei nuovi contratti per la prosecuzione della sua attività nell’ambito della tutela dei beni culturali. Il 28 gennaio 2005 Prasi trasferì a titolo oneroso a Progetti il ramo d’azienda avente ad oggetto lo svolgimento, a livello nazionale, delle attività di lavori e servizi nel ramo dei beni culturali, oggetto della convenzione con il MIBAC.

Successivamente, Prasi fu posta in liquidazione volontaria(iniziata il 9 settembre 2005 e conclusasi il 30 dicembre 2005)e cancellata dal registro delle imprese. In data 22 dicembre 2005 fu trasferito da P rogetti a Servizi il ramo d’azienda avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di “Ingegneria ed Impianti”, relativo alla realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici e di cogenerazione all’interno di edifici civili, del terziario e dei siti industriali (d’ora in poi, anche “Ramo Ingegneria e Impianti”). In relazione alla cessione del ramo d’azienda MIBAC da Prasi a Progetti, l’Ufficio rilevò che la liquidazione della Prasi aveva consentito a Progetti di dedurre fiscalmente la minusvalenza realizzata attraverso l’annullamento della partecipazione in Prasi pari ad euro 1.420.256.

Rispetto alla cessione del Ramo Ingegneria e Impianti, l’Ufficio rilevò che la Servizi aveva iscri tto tra le immobilizzazioni immateriali l’avviamento del suddetto ramo per un importo pari ad euro 10.942.654e aveva dedotto, per il periodo d’imposta di riferimento, una quota di ammortamento pari ad euro 607.925(1/18 del valore complessivo dell’avviamento). Con l’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio riprese a tassazione in capo a Servizi ai fini Ires l’importo di euro 607.925 (pari ad 1/18 del valore dell’avviamentorelativo al Ramo Ingegneria Ric. n. 98/2018sez.

T – ud. 9 maggio 2024 est. Napolitano A. e Impianti) dedotto da Servizi nell’anno d’imposta 200 7 , per violazione degli artt. 103 e 172 Tuir. In particolare, secondo l’Ufficio gli atti di riorganizzazione del gruppo societario sarebberostati privi di ragioni economiche , finalizzati solo a conseguire in capo a Servizi la doppia deduzione delle perdite in capo a Progetti, con aggiramento del divieto del riporto delle perdite fiscali pregresse dell’incorporante, in violazione dell’art. 172, comma 7, Tuir. Serviziimpugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Roma, che respinseil ricorso.

Su appello della contribuente, la C.T.R. riformò integralmente la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi. La società contribuenteresiste con controricorso. Il sostituto Procuratore Generale, dott. Fulvio Troncone, ha depositato una requisitoria scritta. La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Diritto Innanzitutto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è tempestivo. La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata in data 15/12/2016ed il ricorso per cassazione è stato notificato alla società in data 14/12/2017: il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva in data 15/6/2017, nel periodo temporale contemplato dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, sicché quel termine godeva della sospensione semestrale ai sensi della citata disposizione(Sez. 5, Sentenza n. 7510 del 20/03/2024).

Ne consegue che il ricorso per cassazione, notificato in data 14/12/2017, è tempestivo.Ric. n. 98/2018sez. T – ud. 9 maggio 2024 est. Napolitano A. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, in quanto la C.T.R. non avrebbe spiegato compiutamente le ragioni che l’avrebbero indotta a ritenere non elusiva la cessione di azienda da Progetti a Servizi in luogo della fusione per incorporazione, che sarebbe stato lo strumento “fisiologico” per la ristrutturazione del gruppo societario facente capo a Servizi.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nell’escludere la cessione d’azienda dal novero delle fattispecie tipicamente elusive previste dall’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente ratione temporis(successivamente abrogato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 128 del 2015), ha violato proprio il comma 3 del citato art. 37 bis, che, alla lettera b), ricomprende(va) tra i negozi elusivi “il trasferimento o il godimento di aziende”. 2.1.

Il secondo motivo di ricorso, per motivi logici, deve essere esaminato con precedenza rispetto al primo, in quanto nel caso di specie la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla concreta elusività della cessione (del ramo) d’azienda da Progetti a Servizi, avendo negato a monte che le cessioni d’azienda rientrassero nel novero delle fattispecie che il legislatore aveva individuato come suscettibili di utilizzazione con intenti elusivi. 2.2. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo motivo. Il giudice di appello è incorso in un’erronea lettura dell’art. 37 bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, che nella lettera b) del terzo comma ricomprende(va) espressamente i “negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende”tra le operazioni elusive, in Ric. n. 98/2018sez.

T – ud. 9 maggio 2024 est. Napolitano A. presenza delle quali sarebbe potuta scattare l’applicazione dei commi 1 e 2 dello stesso art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Astrattamente, dunque, la cessione del ramo d’azienda da Progetti a Servizi rientrava tra le fattispecie elusive, con la conseguenza chela sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame motivando adeguatamente circa il concreto carattere elusivo della cessione di ramo d’azienda da Progetti a Servizi, tenendo presente che, a differenza di quanto accaduto alla Prasi,l’avviso di accertamento non aveva dedotto cheProgetti era stata messa in liquidazione volontaria immediatamente dopo la cessione del ramo “Ingegneria e impianti” a Servizi, avendo conservato, dopo detta cessione, una sua concreta operativitàcon il ramo “Mibac” cedut o a sua volta a P rogetti da parte di Prasi.

Il giudizio di rinvio, dunque, dovrà accertare e compiutamente motivare se il trasferimento del ramo di azienda “Ingegneria e Impianti” da Progetti a Servizi sia stato concretamente elusivo, tenendo presente la reale operatività dell’azienda rimasta in capo a Progetti dopo la cessione di un suo ramo a Servizi e che non necessariamente la cessione di un ramo d’azienda da una società controllata alla controllante, in luogo della fusione della prima nella seconda, debba essere considerata come tesa solo a conseguire un risparmio d’imposta, visto che l’organizzazione di un gruppo societario ai fini di una diversificazione dell’oggetto perseguito dalle singole società del gruppo con l’esercizio delle rispettive aziende sono elementi att ratti alla liber tà dell’ iniziativa economica tutelata dalla Costituzione (art. 41, comma 1, Cost.). 2.3.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Ric. n. 98/2018sez. T – ud. 9 maggio 2024 est. Napolitano A. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di