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Ordinanza — n. 16256/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and orders case extinction due to voluntary simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16256/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal dismissed and ordered the extinction of the proceedings. The appellant, Civitas Srl, voluntarily initiated a simplified tax settlement procedure under specific legislative provisions, submitting payment requests and evidence of partial payments. The court ruled that the respondent's silence on these submissions legally justified terminating the case, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1 commi 186 e segg. della l. n.197/2022; Art. 1 comma 198 l. cit.: When a taxpayer voluntarily requests and fulfills the conditions for a simplified tax settlement, the court must declare the extinction of the proceedings upon the opposing party's silence.

Parole chiave

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simplified tax settlement extinction of proceedings voluntary agreement tax appeal dismissal silence of the respondent ricorso del personale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 1 commi 186 e segg. della l. n.197/2022
CONSIDERATO CHE In corso di causa la Civitas srl in liquidazione ha comunicato, con atto depositato telematicamente in data 6.10.2023, di aver proceduto alla definizione agevolata della controversia tributaria in oggetto secondo quanto stabilito dall'art. 1 commi 186 e segg.
Art. 1 comma 198 l. cit.
CONSIDERATO CHE In corso di causa la Civitas srl in liquidazione ha comunicato, con atto depositato telematicamente in data 6.10.2023, di aver proceduto alla definizione agevolata della controversia tributaria in oggetto secondo quanto stabilito dall'art. 1 commi 186 e segg.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7770/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro CIVITAS SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato BULTRINI NICOLA (BLTNCL65S22C770Q), rappresentat a e difes a dall'avvocato MARELLO ENRICO (MRLNRC73T27L219X); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1219/2017 depositata il03/08/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate ha proposto un ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Liguria con la quale è stato parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio avverso alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Imperia che aveva accolto il ricorso della Civitas srl annullando l'avviso da tre avvisi di accertamento per gli anni 2009, 2010 e 2011 recanti recuperi a tassazione fini iva relativamente ad un distacco di personale dal Comune di Ventimiglia all'odierna appellata.

Il ricorso è fondato su tre motivi. Ha resistito la Civitas srl in liquidazione con controricorso. CONSIDERATO CHE In corso di causa la Civitas srl in liquidazione ha comunicato, con atto depositato telematicamente in data 6.10.2023, di aver proceduto alla definizione agevolata della controversia tributaria in oggetto secondo quanto stabilito dall'art. 1 commi 186 e segg. della l. n.197/2022, depositando in giudizio copia delle domande di definizione agevolata, presentate in data 30.9.2023, nonché copia delle ricevut e (F24) de i versament i , effettuat i in data 4.10.2023, degli importi dovuti come prima rata in relazione a ciascun anno di imposta oggetto dell’accertamento, e ha chiesto l'estinzione del giudizio.

Stante anche il silenzio dell’Agenzia, che nulla ha osservato in merito, sussistono i presupposti di cui all’art.1 comma 198 l. cit. che giustificano l’estinzioneil giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio; spese