Cassation court dismisses appeal and declares litigation extinguished after taxpayer fully paid simplified debt definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished after the taxpayer fully paid the remaining debt under the simplified definition procedure. The taxpayer argued for dismissal based on complete payment, while the tax agency resisted the appeal. The court ruled that the procedural requirements for extinguishing the case were met upon full payment and documentation submission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 commi 231 e segg. l. n. 197/1997; Art. 1 comma 236 della legge citata: The litigation is extinguished when the taxpayer fully pays the outstanding debt under the simplified definition procedure and submits proof of payment within the ongoing proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25740/2018 R.G. proposto da : SOSTARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato VACCARO GIUSEPPE (VCCGPP64A29C351U), rappresentat a e difes a dall'avvocato LEGGIO ALESSANDRA (LGGLSN70L55D122G); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 710/2018 depositata il14/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE La Sostare srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale ( CTR ) della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania che aveva a sua volta respinto il ricorso della contribuente avverso atto di contestazione sanzioni per violazioniIVA relative al 2008 . Il ricorso si fonda su cinque motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate CONSIDERATO CHE In corso di causa la Sostare srl ha comunicato che in relazione all’ atto impugnato e delle sentenze favorevoli all'Agenzia erano state emesse cartelle di pagamento in relazione alla quale alle quali la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 1 commi 231 e segg. l n. 197/1997.
Ha altresì riferito, depositando la relativa documentazione, che l’Ufficio aveva comunicato le somme ancora dovute per la definizione della pendenza (euro 276,22), somme che sono stat e interamente versate. Ha chiesto quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge citata, per l’estinzione del giudizio, che è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, presupposti ricorrenti nel casoin esame.
Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801 del 2024, Cass. n. 8784 del 2024, Cass. n. 3010 del 2024, Cass. n. 46 del 2024). La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara l’esti